Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16937 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 12/08/2020), n.16937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINI Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2454-2016 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELOISA ALIOTTA;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO BONTEMPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/10/2015, R.G.N. 174/2015.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 15 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Livorno e rigettava la domanda proposta da B.P. nei confronti di T.F., avente ad oggetto il pagamento ex art. 1751 c.c. dell’indennità di cessazione del rapporto di subagenzia tra i medesimi intercorso nonchè del risarcimento del danno economico e di immagine al medesimo derivato dall’improvvisa decisione del T. di interrompere senza motivo la collaborazione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, posta l’ammissibilità dell’intesa intervenuta tra le parti per cui in caso di cessazione del rapporto al B. sarebbe spettata unicamente, sempre che ne ricorressero i presupposti, l’indennità di cui all’art. 1751 c.c., valendo il richiamo all’AEC solo ai fini del’individuazione dei criteri di calcolo, l’insussistenza dei detti presupposti, nè l’apporto di nuova clientela, avendo lo stesso B. ammesso di aver procurato in tre anni un solo cliente e non rispondendo del tutto al vero neppure tale circostanza, nè l’incremento degli affari, essendo risultato anzi un decremento, riconosciuto dallo stesso B. per di più registratosi nelle zone complessivamente a questi affidate;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il T..

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, imputa alla Corte territoriale l’omesso ricorso ai propri poteri istruttori di ufficio in relazione alla mancata ammissione di documentazione tardivamente offerta a comprovare la ricorrenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto di cui all’art. 1751 c.c.;

che il motivo risulta inammissibile, non dando il ricorrente conto in questa sede della sussistenza dei presupposti processuali per il ricorso da parte del giudicante ai poteri istruttori d’ufficio ed in particolare dell’essere la domanda, avente ad oggetto appunto l’accertamento dei requisiti, l’apporto di clientela e l’incremento degli affari, cui l’art. 1751 c.c. subordina il riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto, già supportata da un principio di prova e la successiva produzione necessitata a confutazione delle eccezioni sollevate dal convenuto, ciò soltanto valendo ad escludere l’essere quella richiesta inammissibilmente, per contrasto con il principio dispositivo cui è informato il processo civile, volta a sopperire a originarie carenze probatorie;

– che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

 

 

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