Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16937 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8300/2015 proposto da:

P.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

D’ARA COELI 1, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MOLINARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MORONI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4603/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

P.G.R. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4603/19/2014, depositata in data 16/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato nel 2010, per maggiore IRES dovuta dalla Seril srl in liquidazione, in relazione all’anno d’imposta 2006 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire del legale rappresentante, il ricorso della società contribuente, cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta sin dal 2009.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame, sia perchè la Serit srl in liquidazione, estinta sin dal dicembre 2009, non era legittimata ad agire in primo grado (come correttamente rilevato dai giudici della C.T.P.) ed in secondo grado, sia perchè l’atto di appello difettava del tutto del mandato alle liti al difensore (Dott. B.) e non poteva estendersi al gravame l’efficacia della procura alle liti conferita in primo grado. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., rilevando che erroneamente i giudici della C.T.R. hanno ritenuto che il ricorso in appello come quello di primo grado fossero stati promossi dalla Serit srl in liquidazione, laddove invece gli stessi erano stati promossi dal P. “ex liquidatore della Sedi srl’, a seguito di notifica dell’avviso di accertamento proprio in tale qualità e quale responsabile “D.P.R. n. 602 del 1973, ex art.36, ed ex art. 2495 c.c.”. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia poi la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., avendo la C.T.R. negato efficacia alla procura rilasciata, in primo grado, da esso P. al Dott. B., “per il presente procedimento” e quindi anche per il giudizio di appello.

2. La prima censura è infondata.

Correttamente in primo grado (con decisione confermata dalla C.T.R. nella decisione qui impugnata) è stata dichiarata improponibile l’impugnazione proposta avverso l’avviso di accertamento, emesso a carico della Serit srl in liquidazione, in relazione all’anno d’imposta 2006, stante il difetto di capacità, giuridica e processuale, della società (sin dal 2009), essendosi già prodotto l’effetto estintivo a seguito di cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese (Cass. S.U. 6070/2013; conf. Cass. n. 28187/2013; Cass. 6743/2015; Cass. 15648/2015; Cass. 20252/2015).

Questa stessa Corte (Cass. 6743/2015) ha poi chiarito, con riguardo allo ius superveniens costituito dal D.Lgs. n. 175 del 2014, che “il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valentia interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli getti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente”.

Nè risulta, dalla sentenza impugnata e dall’esame degli atti del giudizio di merito, acquisiti da questa Corte, essendo stati sollevati errores in procedendo, che il ricorso di primo grado e l’appello concernessero la posizione del solo liquidatore della società, Dott. P., in proprio, essendo gli atti suddetti intestati alla “Serit srl in liquidazione” e concernenti esclusivamente, nel merito, profili di non debenza della pretesa impositiva da parte della società.

3. Il secondo motivo è assorbito (in quanto il conferimento di una valida procura alle liti, ritenuta dal ricorrente presente anche per l’appello, presuppone sempre la sussistenza di legittimazione processuale del mandante).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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