Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16936 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 12/08/2020), n.16936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINI Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6804-2015 proposto da:

F.I.P. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo

studio dell’avvocato CARMELA GIUFFRIDA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO CACCIOLA;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ZAPPALA’;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 111/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 05/03/2014, R.G.N. 610/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 5 marzo 2014, la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Enna e rigettava l’opposizione proposta dalla F.I.P. S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da G.C. in relazione al credito per provvigioni maturate nel primo trimestre 2006;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, ammissibile la produzione documentale effettuata successivamente alla costituzione in relazione allo sviluppo del procedimento ma insuscettibile la stessa di attestare l’estinzione del credito della G. atteso che il credito a sua volta vantato dalla Società nei confronti della G. risultante da quella documentazione e dalla Società medesima opposto in compensazione doveva ritenersi insussistente, per esserne stata provata l’estinzione dalla G. sulla base di documentazione dalla quale risultavano tutti i pagamenti effettuati nei confronti delle Società che quel credito avevano ceduto alla F.I.P. S.r.l. in misura anche eccedente gli importi oggetto di cessione;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la F.I.P. S.r.l., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la G., che a sua volta propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, in relazione al quale la Società non svolge alcuna difesa;

che la Società ricorrente ha poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova avendo ritenuto assolto dalla G. tale onere con riguardo al fatto estintivo del credito opposto dalla Società in compensazione rispetto a quello azionato in sede monitoria dalla stessa G. in difetto della dimostrazione della circostanza che il pagamento effettuato fosse espressamente riferito al credito in questione;

che con il secondo motivo la Società ricorrente deduce la nullità della sentenza imputando alla Corte territoriale il difetto di motivazione in ordine al maturato convincimento circa l’assolvimento da parte della ricorrente dell’onere probatorio circa il dedotto fatto estintivo del credito opposto in compensazione;

che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. è prospettato in relazione all’accollo delle spese e, pertanto, proposto condizionatamente all’accoglimento dei precedenti;

che, a sua volta, con l’unico motivo, il ricorrente incidentale, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e art. 2697 c.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta ammissibilità della ritenuta produzione documentale della Società;

che, muovendo, in ragione della sua priorità logica, dall’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, se ne deve ritenere l’infondatezza trattandosi di documentazione già richiamata nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, la cui produzione si è resa necessaria a fronte della contestazione di quanto allegato nel predetto atto circa la sussistenza stessa del credito opposto in compensazione;

che il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento alla stregua dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. Vi, 16 luglio 2019, n. 19039, citata in memoria) per cui l’onere della prova dell’intervenuta estinzione del credito mediante pagamento può dirsi assolta soltanto nel caso in cui il pagamento medesimo risulti puntualmente eseguito con riferimento specifico al credito in questione, il che nella specie deve escludersi in base a quanto segnalato nella stessa sentenza per cui la G. avrebbe genericamente dato conto dei pagamenti effettuati alle società cedenti i crediti opposti in compensazione dalla Società ricorrente per un importo non coincidenti con quello relativo al credito ceduto;

che, pertanto, rigettato l’unico motivo di ricorso incidentale, il primo motivo del ricorso principale va accolto, con assorbimento del secondo e del terzo e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

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