Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16936 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7647-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 4190/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del

12/11/2013, depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di F.L. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia n. 4190/64/2014, depositata in data 31/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno d’imposta 2005, a seguito di rettifica del reddito imponibile dichiarato, per effetto della cessione a titolo oneroso di alcuni terreni di proprietà, ritenuti dall’Ufficio rientranti nei presupposti di applicazione dell’art.67 del TUIR, in quanto potenzialmente edificabili, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Ufficio, confermando l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato “in quanto privo dei presupposti richiesti ex lege di cui all’art. 67 TUIR”, hanno sostenuto che, dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, risultava che i terreni ceduti dalla signora F. erano “per la maggior parte non edificabili, “solo due mappali” essendo “suscettibili di utilizzazione edificatoria, salvo il rispetto di precisi e stringenti vincoli”. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del TUIR, art. 67, comma 1, lett. b), avendo la C.T.R. qualificato non edificabili i terreni venduti dalla contribuente ed inseriti nel Piano Regolatore Generale del Comune di Anignadello, pur dando atto che per alcuni di essi sussiste una limitata potenzialità edificatoria.

2. La censura è fondata.

Occorre premettere che la qualificazione della vocazione urbanistica dell’oggetto della vendita è il risultato della interpretazione ed applicazione della norma che presiede alla regolazione della fattispecie (Cass. 2270/2016).

Tanto chiarito, e costante l’insegnamento di codesta Suprema Corte secondo il quale “In tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), l’edificabilità dell’area trasferita va desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, come si ricava dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (con riferimento all’I.C.I.), e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (contenente una definizione di area edificabile in materia di I.V.A., di imposta di registro, di imposte sui redditi e di I.C.I.) che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2, comma 1, lett. b)”. (Cass. Ord. n. 4116 del 2014; Cass. 24691/2014; Cass. 15282/2008).

E perciò, anche in assenza di qualsivoglia intento speculativo, la plusvalenza viene assoggettata a tassazione (in termini Cass. n. 23605 del 2008; Cass. n. 23993 del 2010; Cass. n. 8697 del 2011).

Nella specie, la C.T.R., pur avendo accertato che almeno alcuni dei terreni ceduti erano divenuti potenzialmente edificabili, sulla base dell’inserzione nello strumento urbanistico generale, ha confermato la statuizione di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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