Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16935 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. I, 20/07/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 20/07/2010), n.16935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20758/2007 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA

Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 484 PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 52848/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.2.06, depositato l’11/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma, con decreto dell’11 luglio 2006 ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 800,00 (oltre a Euro 750,00 per spese processuali) a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo (avente ad oggetto la richiesta di indennità di mobilità) introdotto da S.C. innanzi alla corte d’appello di Napoli, ritenendo irragionevole, in relazione alla materia e alla questioni all’esame del giudice, il periodo eccedente la durata di due anni, pari ad anni uno.

Per la cassazione di tale decreto l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonchè vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte territoriale:

1) abbia violato l’art. 6 della CEDU;

2) abbia errato nella determinazione del periodo di ragionevole durata;

3) abbia omesso di applicare i parametri di liquidazione normalmente seguiti dalla corte di Strasburgo per la liquidazione dell’indennizzo, omettendo altresì di liquidare il bonus per la natura della causa;

4) abbia errato nel limitare l’indennizzo al solo periodo eccedente la durata irragionevole;

5) abbia liquidato le spese giudiziale in modo insufficiente.

2. Il motivo sub 1) è inammissibile perchè contiene censure generiche e astratte.

Il periodo di durata ragionevole del giudizio d’appello di due anni è ragionevole, come ripetutamente ritenuto dalla corte di Strasburgo.

Quanto alla domanda di attribuzione di una somma forfettaria di Euro 2.000,00 in relazione alla natura previdenziale della controversia, non appare decisivo il richiamo alla sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo 10 novembre 2004, Zullo, perchè se la decisione richiamata ha ritenuto di riconoscere tale somma in caso di violazione del termine di durata ragionevole nei giudizi aventi particolare importanza, tra le quali ha annoverato le cause previdenziali, non ne deriva automaticamente che tutte le cause previdenziali debbano essere considerate di particolare importanza.

Spetta infatti al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, tale da giustificare l’attribuzione del bonus. Tale valutazione discrezionale non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, in caso di diniego di detta attribuzione, una motivazione implicita.

Gli altri motivi sub 2) sono fondati. Infatti, sulla base dei principi affermati con sentenza delle sezioni unite del 26 gennaio 2004, n. 1338, deve ritenersi che il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate dalla corte europea, la quale (con decisioni recentemente adottate a carico dell’Italia) ha individuato nell’importo compreso fra euro mille ed euro millecinquecento per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, ferma restando la possibilità di superare tali limiti, minimo e massimo, in relazione alla particolarità delle fattispecie (Cass. n. 8714/2006). Per i primi tre anni di durata irragionevole può essere liquidata una somma di Euro 750,00 per anno, dovendo ritenersi che per il periodo iniziale la sofferenza della parte sia più modesta di quella provata negli anni successivi. Quanto alla limitazione dell’indennizzo alla sola durata del giudizio eccedente quella ragionevole Cass. n. 8714/2006 ha affermato che il rispetto della convenzione, per come è interpretata dalla corte di Strasburgo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo della liquidazione: mentre, infatti, per la convenzione europea per i diritti dell’uomo l’importo come sopra quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, nè tale diversità di calcolo tocca la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla repubblica italiana mediante la ratifica della convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, par. 1, della convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2).

4. Il motivo relativo alla liquidazione delle spese è infondato perchè non vi è stata violazione dei minimi tariffari.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima civile, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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