Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16935 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 12/08/2020), n.16935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16663-2016 proposto da:

COMMERCIALE GICAP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo

studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO SORBELLO;

– ricorrente –

contro

R.V., titolare dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GERMANICO n. 172, presso lo studio dell’avvocato NATALE

CARBONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA GRAZIA

IARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 464/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 20/04/2016 R.G.N. 348/2015.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 20 aprile 2016, la Corte d’Appello di Reggio Calabria chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Reggio Calabria sulla domanda proposta da R.V. nei confronti della Commerciale Gicap S.p.A., avente ad oggetto la condanna della Società al pagamento delle provvigioni non pagate residuate all’atto della cessazione del rapporto dei agenzia intercorso tra le parti, cessazione intervenuta per il recesso con preavviso comunicato dalla Società preponente, in riforma della predetta decisione, fermo restando il riconoscimento a titolo risarcitorio del diritto alle somme corrispondenti alle provvigioni sugli affari conclusi dalla Società in violazione del patto di esclusiva quantificate sulla base di un calcolo presuntivo del fatturato di ciascuno dei clienti indicati e della percentuale provvisionale invocata, sanciva l’esclusione dalla base di computo dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. di dette provvigioni indirette riducendo pertanto l’importo liquidato a tale titolo dal giudice di prime cure;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover confermare la pronunzia del primo giudice quanto alla violazione dell’esclusiva ed il diritto dell’agente alle provvigioni ma di dover viceversa rigettare, per essersi formato, stante il difetto di impugnazione, il giudicato in ordine alla statuizione del primo giudice circa la natura risarcitoria degli importi riconosciuti al R. corrispondenti alle provvigioni spettanti per la violazione dell’esclusiva, la domanda relativa all’inclusione delle predette somme nella base di computo dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. da ritenersi dovuta al R. risultando non sorretta da interesse ad agire la domanda proposta in via incidentale di riconoscimento dell’indennità di fine rapporto computata ai sensi dell’art. 12 dell’AEC del 2009, non potendo l’importo relativo essere superiore a quello ex art. 1751 c.c.;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Commerciale gicap S.p.A., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il R..

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale il malgoverno dell’onere della prova, contestando che lo stesso sia stato assolto dal R., su cui gravava, quanto alla violazione del patto di esclusiva ed al danno derivatone, basato su un calcolo presuntivo e forfettario; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1225,1226 e 2697 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente lamenta la non conformità a diritto della determinazione del lucro cessante quale componente del danno connesso alla violazione del patto di esclusiva, dovendosi a riguardo tener conto non solo dell’ammontare delle provvigioni perdute, che ribadisce essere rimasto sfornito di prova, ma altresì delle spese che il R., quale agente, avrebbe dovuto sostenere per procacciare i contratti rientranti nella zona di esclusiva viceversa conclusi dalla preponente;

che il primo motivo deve ritenersi inammissibile, limitandosi la Società ricorrente a ribadire in questa sede le argomentazioni già svolte in sede di gravame, al più adducendo il riferimento ad elementi di fatto inidonei a fornire attestazioni contrastanti con l’esito del libero apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale e comunque privi di decisività, senza confrontarsi con le ragioni dalla Corte territoriale poste a base del decisum, come evidentemente attesta l’assenza di qualsiasi rilievo da parte del ricorrente in ordine all’affermazione della Corte territoriale per cui, essendo nel contratto di agenzia espressamente riconosciuto al R. il diritto alle provvigioni indirette, ove anche il medesimo fosse stato edotto della presenza sul territorio di altro agente, in difetto di deroga espressa di quel patto, avrebbe comunque avuto diritto alle provvigioni ed a quella relativa all’essere la presunzione su cui è basata la prova della perdita subita offerta dal R. (“la normale costanza degli importi degli acquisti effettuati dalla clientela in un determinato periodo rispetto a periodi contigui sufficientemente lunghi da costituire campione attendibile”) connotata dal carattere della gravità, precisione e concordanza; che anche il secondo motivo deve ritenersi inammissibile, al di là dell’infondatezza dell’eccezione che erroneamente presuppone la natura risarcitoria della pretesa azionata, viceversa legittimamente rivolta al riconoscimento del diritto alle provvigioni non conseguite per violazione del patto di esclusiva e ciò stante la tardività dell’eccezione proposta solo in questa sede e non qualificabile come mera difesa, sostanziandosi nell’opposizione di un fatto incidente sul quantum della domanda, che andava tempestivamente allegato e provato;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

 

 

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