Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16935 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6713-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO DE

FRANCESCO che lo rappreseneta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA RADICE, giusta procura a margine al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4404/07/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del

14/07/2014, depositata il 25/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di F.F. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 4404/67/2014, depositata in data 25/08/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno d’imposta 2006, a titolo di maggiore plusvalenza conseguita dalla cessione, in detto anno, di terreni, suscettibili di utilizzazione edificatoria, e determinata, quanto ad un’area fabbricabile, sulla base del valore definito dai contraenti, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, e quanto ad altra area lottizzata, sulla base della tassazione ordinaria e non separata, come ritenuto dal contribuente, – è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere, in parte, il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, nel confermare l’annullamento dell’avviso di accertamento, per la parte concernente la plusvalenza determinata dall’Ufficio, in relazione all’atto di compravendita del 30/06/2006, registrato con il n. “(OMISSIS)”, utilizzando il valore definito ai fini dell’imposta di registro, che la circostanza relativa all’acquiescenza prestata dalla parte acquirente all’atto impositivo, con il quale l’Ufficio ha determinato un maggior valore commerciale dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, “non può da sola integrare la prova presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza” circa l’esistenza di un corrispondente maggior corrispettivo percepito dal venditore, nè determinare inversioni alla regola legale di distribuzione della prova. Solo limitatamente alla cessione di area lottizzata, con altro atto di compravendita, i giudici della C.T.R., accogliendo il gravame dell’Ufficio hanno affermato che, rientrando la plusvalenza in questione tra i redditi diversi, la stessa doveva essere sottoposta a tassazione ordinaria e non separata.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, limitatamente alla plusvalenza correlata alla cessione di terreno edificabile oggetto dell’atto di compravendita del 30/06/2006, registrato al n. “(OMISSIS)”, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3″ del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b) e art. 68, comma 1 e art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. contestato erroneamente il potere dell’Ufficio di quantificare la plusvalenza relativa alla cessione di un immobile, facendo riferimento al valore definito ai fini dell’imposta di registro, presumendo una corrispondenza tra il prezzo percepito dal contribuente per detta cessione ed il relativo valore di mercato, pratica che ha già trovato piena conferma nell’orientamento di questo giudice di legittimità.

2. La censura è infondata.

Nelle more del giudizio, e intervenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, il quale all’art. 5, comma 3 prevede che il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo none presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.

La norma e da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da C.Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (Cass. 7488/2016; Cass. 6135/2016).

Come osservato già da questa Corte nella pronuncia n. 7488 cit. sopra, “anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia e ettivamente interpretativa, è certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia dell’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel citato art. 5, comma 4 laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative) circostanza che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi”.

La sentenza impugnata risulta pertanto conforme anche al principio di diritto successivamente affermato da questa Corte, a seguito di ius superveniens.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Tenuto conto dello ius superveniens, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SS U U 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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