Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16934 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29127-2020 proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, in

persona del Procuratore Dott. MASINI TIZIANO, elettivamente

domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALFREDO GENOVESE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il

19/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA,

che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera

di Consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza,

nonchè di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di

Nocera Inferiore, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al

predetto giudice.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ordinanza resa in data 19/10/2020, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sull’istanza di fallimento avanzata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, essendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore;

a fondamento della decisione assunta, il Tribunale ha evidenziato come la competenza territoriale a decidere sull’istanza di fallimento dovesse seguire il criterio della sede effettiva dell’impresa, inteso come luogo in cui si svolge prevalentemente l’attività amministrativa e direttiva dell’impresa; luogo di regola coincidente con la relativa sede legale, costituente, secondo una presunzione iuris tantum, la sede effettiva dell’impresa, salva la prova del relativo carattere fittizio;

nel caso di specie, la sede effettiva dell’impresa relativa alla società (OMISSIS) s.r.l. doveva identificarsi con la sede legale di Nocera Inferiore, presso la quale era stata trasferita, in data 20/5/2019, la precedente sede legale di Roma;

ciò posto, essendo stata presentata l’istanza di fallimento in data 18/6/2020 (oltre un anno prima della proposizione dell’istanza di fallimento), doveva ritenersi inapplicabile il disposto di cui alla L. fallim., art. 9, comma 2, comportante l’irrilevanza dei trasferimenti avvenuti entro l’anno antecedente l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento;

in ogni caso, essendo stato disposto l’ultimo trasferimento della sede legale della (OMISSIS) s.r.l. da Roma a Nocera Inferiore, nessuna prova era stata fornita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria circa l’effettiva qualificabilità della sede di Alessandria quale sede effettiva della (OMISSIS) s.r.l.;

avverso il provvedimento del Tribunale di Alessandria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha proposto regolamento di competenza;

la (OMISSIS) Srl in liquidazione si è costituita depositando memoria;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la procura ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione della L. fallim., art. 9, comma 2, avendo il giudice a quo erroneamente trascurato di tener conto, nel ritenere inapplicabile al caso di specie il disposto di cui alla L. fallim., art. 9, comma 2, del c.d. “blocco” delle procedure fallimentari introdotto dal D.L. n. 23 del 2020, art. 10 (conv. nella L. n. 42 del 2020), con il conseguente erroneo mancato rilievo della non considerabilità, del periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, ai fini del computo dell’anno anteriore all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento: circostanza che avrebbe rivelato la totale irrilevanza del trasferimento in Nocera Inferiore della sede legale della (OMISSIS) s.r.l. in forza della presunzione assoluta di cui all’art. 9 cit.;

in caso di non condivisione di tale interpretazione, la Procura ricorrente chiede che venga sollevata questione di costituzionalità del D.L. n. 23 del 2020 cit., art. 10, in riferimento alla L. fallim., art. 9, comma 2, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal computo dell’anno anteriore alla presentazione dell’istanza di fallimento, del periodo di “blocco” compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020;

con il secondo motivo, la Procura ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha erroneamente escluso il riconoscimento della sede di Alessandria quale sede effettiva della (OMISSIS) s.r.l., in contrasto con le evidenze probatorie analiticamente richiamate in ricorso;

dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente con riferimento alla previsione di cui alla L. fallim., art. 9-bis, comma 2;

al riguardo, varrà osservare come al caso di specie debba trovare applicazione l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità (che questo Collegio integralmente condivide e alle cui argomentazioni integralmente rinvia e si richiama al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale è ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza che decide sulla competenza, ai sensi della L. Fall., art. 9-bis, con la possibilità, durante la sospensione del processo ex art. 48 c.p.c., che il creditore istante ovvero il P.M. invochino l’adozione di misure cautelari sul patrimonio del fallendo, ai sensi della L. fallim., art. 15 (Sez. 1, Sentenza n. 20666 del 31/07/2019, Rv. 654883 – 02);

in forza di tale premessa, dev’essere rilevata la piena ammissibilità dell’odierno regolamento di competenza proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;

nel merito, osserva preliminarmente il Collegio come, in conformità ai rilievi sul punto argomentati nella memoria depositata dal Procuratore generale presso questa Corte, debba ritenersi del tutto irrilevante, in questa sede, la questione concernente la considerazione del c.d. “blocco” delle procedure fallimentari introdotto dal D.L. n. 23 del 2020, art. 10 (conv. nella L. n. 42 del 2020), in relazione al disposto di cui alla L. fallim., art. 9, comma 2, attesa la decisività, in relazione alle questioni concernenti l’odierno giudizio, non già della data di presentazione dell’istanza di iscrizione della d21iberazione di trasferimento presso il registro delle imprese, bensì di quella diversa di effettiva iscrizione (cfr., da ultimo, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3945 del 11/02/2019, Rv. 653136 – 01): vicenda nella specie perfezionatasi in data 18/6/2020, a fronte del deposito dell’istanza di fallimento in data 19/6/2020;

ciò posto, a prescindere dalle questioni concernenti l’opponibilità del trasferimento presso la sede di Nocera Inferiore, l’odierna istanza di regolamento deve ritenersi comunque infondata;

sul punto, varrà in primo luogo considerare come la sede legale della (OMISSIS) s.r.l. sia stata trasferita a Nocera Inferiore da Roma, mentre non risulta che detta sede legale sia mai stata collocata in Alessandria;

sarebbe pertanto spettato all’odierna Procura ricorrente – che viceversa invoca il riconoscimento di Alessandria come luogo della sede effettiva della società in esame – fornire la prova univoca del carattere fittizio di ogni sede legale della (OMISSIS) s.r.l. non coincidente con quella di Alessandria, essendo in tale sede effettivamente rinvenibile il luogo di individuazione e di assunzione delle scelte strategiche amministrative e decisionali dell’impresa, in coerenza al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito; luogo che coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23719 del 06/11/2014, Rv. 633327 – 01; Sez. U, Sentenza n. 15872 del 25/06/2013, Rv. 626755 – 01);

tale prova rigorosa e univoca, tuttavia, deve ritenersi mancata, essendosi la Procura ricorrente limitata alla sola dimostrazione dell’indubbia rilevanza economica del deposito di Alessandria, quale luogo di esecuzione della maggiore attività produttiva della società, nonchè di una ricorrente (ma non adeguatamente stabile) presenza dell’amministratore della società presso Alessandria;

viceversa, dall’esame degli atti del procedimento, è risultata la pacifica dimostrazione che la sede legale della società fosse in Roma; che l’amministratore e i responsabili amministrativi della società si spostavano su tutto il territorio nazionale; che esisteva un ufficio amministrativo a Salerno e a Napoli e che da tale ufficio amministrativo venivano gestiti i profili amministrativi e contabili della società: circostanza, quest’ultima, ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese dall’impiegata della sede di Alessandra, M.R., secondo la quale “giornalmente arrivata via e-mail un foglio dalla sede amministrativa di Napoli dove veniva indicato il prodotto che sarebbe arrivato e quello che sarebbe uscito”;

alla prova del consistente rilievo economico (benchè meramente esecutivo) dello stabilimento di Alessandria non ha, quindi, corrisposto alcuna dimostrazione circa l’effettivo svolgimento, in tale sede, di alcuna attività di carattere strategicamente determinante, sotto il profilo della regolare e continuativa assunzione delle scelte di carattere amministrativo e direttivo dell’impresa, con la conseguente mancata dimostrazione dell’effettiva riconoscibilità, in detto luogo, della sede effettiva e concreta della (OMISSIS) s.r.l.;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto dell’odierno regolamento di competenza;

la complessità degli accertamenti imposti dalla proposizione dell’odierno regolamento di competenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’odierno giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il regolamento di competenza.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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