Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16934 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 12/08/2020), n.16934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 796-2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VILLA

CARPEGNA 43, presso lo studio dell’avvocato MARCO GREGORIS,

rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO DE MARCHI, MASSIMO

CARRATTIERI;

– ricorrente –

contro

MARR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo

studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI BOLDRINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/07/2015 R.G.N. 585/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 2 luglio 2015, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bologna rigettava la domanda proposta da T.A. nei confronti della Marr S.p.A., avente ad oggetto la condanna della Società, in relazione al recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia intercorso tra le parti comunicato dall’agente, al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, dell’indennità di clientela dell’indennità meritocratica e di alcuni rimborsi spese;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto – stante il passaggio in giudicato per difetto di impugnazione da parte del T. della statuizione con cui il primo giudice, avendo disconosciuto la ricorrenza della giusta causa in relazione al recesso comunicato dall’agente e dichiarato improcedibile, perchè non ritualmente formulata in via riconvenzionale, la domanda di riconoscimento del sopravvenire nel corso del preavviso, con riguardo alla violazione, da parte del T., dell’obbligo di non concorrenza, di una giusta causa di recesso a vantaggio della Società, da questa fatta valere con diniego per il periodo successivo del diritto all’indennità di preavviso in favore dell’agente, aveva sancito il carattere ordinario del recesso con diritto al residuo preavviso configurabile come eccezione riconvenzionale l’opposta ricorrenza di una giusta causa di recesso a favore della Società, fondata la medesima ed insussistente il diritto, oltre che all’indennità di clientela e meritocratica, subordinate all’essere il recesso dell’agente motivato da una giusta causa, anche all’indennità di clientela e all’indennità di preavviso nonchè ai rimborsi considerati spettanti dal primo giudice;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il T., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;

che, entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1750 c.c., art. 10 AEC 26.2.2002, art. 11 AEC 26.2.2009 e art. 1453 c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della circostanza per cui anche il ricorrente, successivamente al recesso, ordinario comunicato il 9.3.2009, invocava la sopravvenienza di una giusta causa, così da intimare il relativo recesso il 15.5.2009 in successione all’analoga iniziativa assunta dalla Società il giorno 11.5.2009 e l’aver omesso il pregiudiziale giudizio di comparazione circa la rilevanza dei segnalati reciproci inadempimenti relativamente alla funzionalità del sinallagma;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1372,2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto, nel rigettare la domanda relativa ai rimborsi spese, di quanto previsto nell’accordo del 2.1.2006 e dell’ammissione parziale della stessa Società circa la presentazione da parte del T. di giustificativi di spesa almeno per un importo più ridotto;

che il primo motivo deve ritenersi inammissibile, derivando l’irrilevanza della circostanza della sopravvenuta giusta causa di recesso a vantaggio del ricorrente dal formarsi del giudicato, per difetto dell’impugnazione della statuizione in tal senso resa dal primo giudice, sul carattere ordinario del recesso intimato dal ricorrente;

che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, atteso che il rilievo formulato relativo all’omessa considerazione di quanto ammesso dalla società circa la presentazione da parte del ricorrente di giustificativi di spesa per un importo a rimborso esposto in apposita fattura non vale a confutare quanto argomentato dalla Corte territoriale circa il difetto di prova della domanda, non dando conto il ricorrente di quanto asserito circa il mancato pagamento da parte della Società della predetta fattura;

– che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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