Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16934 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BRUZ SRL, in persona della propria rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. RICCI CURBASTRO 34, presso

lo studio dell’avvocato CARDELLI ALESSANDRA, rappresentata e difesa

dagli avvocati FRANZOSO MARCO, RINALDI ALBERTO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del suo Presidente e legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO

LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO giusta mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 62/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

3/12/09, depositata il 27/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato D’Alosio Carla (delega avvocato Antonino Sgroi),

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che aderisce

alla relazione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 3.12.2009/27.1.2010 la Corte di appello di Milano confermava le sentenze di primo grado che avevano rigettato le domande proposte nei confronti dell’INPS dalla società Bruz srl per fare accertare l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la stessa e i signori C., T., S., Ta. e G., nonchè l’illegittimità della cartella esattoriale emessa, su istanza dell’INPS, per il pagamento di somme a titolo di contributi omessi e di somme aggiuntive, in relazione ai contestati rapporti di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Bruz con un unico motivo. Resiste con controricorso l’INPS. Non si è costituita l’Equitalia Esatri spa.

Con un unico motivo la società ricorrente lamenta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2094 c.c., agli artt. 2 e 41 Cost.) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) ed, al riguardo, osserva che la corte di merito aveva omesso di esaminare adeguatamente le risultanze dell’istruttoria (dalle quali, in realtà, emergeva che tutti i lavoratori per i quali era stato emesso verbale di accertamento non avevano “mai dovuto sottostare al potere direttivo diretto e continuo del datore di lavoro o di un suo delegato”, nè erano qualificabili come meri magazzinieri), non fornendo una congrua giustificazione delle ragioni del proprio convincimento, specie con riferimento alla idoneità delle dichiarazioni testimoniali acquisite a fornire riscontro a quanto dall’INPS prospettato. Il motivo è manifestamente infondato.

Ha accertato la corte territoriale che le dichiarazioni testimoniali acquisite al processo portavano ad escludere che ricorressero nel caso i presupposti legali sia del rapporto di associazione in partecipazione (atteso che nessun elemento tipico di tale fattispecie normativa era emerso dall’istruttoria, in particolare con riferimento ad un effettivo coinvolgimento nella gestione, non solo operativa, ma anche economica, dell’azienda), sia della collaborazione coordinata e continuativa (in quanto i collaboratori in questione “osservavano un orario fisso, prendevano direttive e venivano comunque controllati da personale della società, comunque prendendo disposizioni provenienti dagli uffici di (OMISSIS), dovendo comunicare ed avvertire detti uffici in caso di loro assenza”).

A fronte di tale accertamento, che non evidenzia vizi logici o motivazionali, le censure svolte dalla società ricorrente appaiono, altresì, contrastare con la regola della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, trascrivendone il contenuto, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’INPS che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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