Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16933 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15777-2020 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO BARBARO;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 920/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 12/11/2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato P.A. al risarcimento dei danni rivendicato, nei relativi confronti, da B.F. in relazione al fatto dannoso dedotto in giudizio;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riscontrato la sussistenza dei presupposti di legittimazione e di fondatezza nel merito ai fini dell’accoglimento della domanda originariamente avanzata dal B.;

avverso la sentenza d’appello, P.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

B.F. non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Sez. 1, Ordinanza del 23 gennaio 2020, n. 1525; Sez. L, Sentenza del 2 luglio 2019, n. 17708; Sez. L, Ordinanza del 5 novembre 2018, n. 28146; Sez. 3, Ordinanza dell’11 ottobre 2018, n. 25177), ovvero sia privo di data successiva alla sentenza impugnata e del tutto carente del riferimento al ricorso introduttivo del giudizio, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16040 del 28/07/2020, Rv. 658752 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01);

nel caso di specie, la procura apposta al presente ricorso risulta rilasciata su foglio aggiunto al medesimo, priva di data e senza alcun riferimento al ricorso per cassazione in esame e alla sentenza impugnata;

deve pertanto concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede;

ciò posto, varrà ulteriormente considerare come, in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, debba comunque provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019, Rv. 656494 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25435 del 10/10/2019, Rv. 655644 – 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’avv.to Francesco Barbaro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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