Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16933 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5243-2015 proposto da:

EDILSYSTEM SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANPIERO

BALESTRIERO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 896/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE del 1/7/2014, depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

La Edilsystem srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 896/24/2014, depositata in data 9/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di rettifica delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, emesso in relazione all’anno d’imposta 2008 ed ad un atto di compravendita di un terreno, concluso nello stesso anno, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente (e delle parti venditrici), riducendo l’importo accertato dall’Ufficio.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente (parte acquirente dell’immobile), hanno sostenuto che l’atto impositivo era congruamente motivato, avendo l’Ufficio “indicato il bene ed il criterio utilizzato per la rettifica del valore attribuito, mettendo pertanto la contribuente nella possibilità di esercitare il suo diritto di difesa” e non essendo lo stesso tenuto ad allegare “la delibera del Comune di Occimiano assunta ai fini della rettifica del valore”, trattandosi di atto soggetto a pubblicità legale e dunque conoscibile dalla contribuente. La C.T.R. inoltre ha specificato che la contribuente, sulla quale ricadeva l’onere di dimostrare l’infondatezza dei valori applicati dall’Ufficio, aveva, tra l’altro, prodotto una perizia, redatta da un professionista su incarico dei venditori, “immotivata” in ordine ai criteri adottati dal perito.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, reiterando le doglianze in ordine alla carenza di motivazione dell’atto impositivo.

2.La censura è infondata. La giurisprudenza di legittimità si e attestata nell’affermare, anche con specifico riguardo all’imposta di registro, che “l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l’Ufficio enunci il “petitum”, ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere” (Cass. n. 25559 del 03/12/2014; Cass. n. 4289/15); il parametro di sufficienza e satisfattività dell’obbligo di motivazione dell’atto deve essere vagliato nell’ottica del concreto esercizio del diritto di difesa del contribuente, atteso che “in materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare e efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”; sicchè tali elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato “non solo tempestivamente, tramite l’inserimento “ab origine” nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. (Cass. n. 7056/14; così Cass. 16836/14; Cass. 8336/2016).

Il giudice di merito ha esaustivamente soddisfatto l’obbligo motivazionale dell’atto di rettifica, definito sulla scorta dei suddetti orientamenti normativi e giurisprudenziali, e tale valutazione appare in linea con i principi di diritto sopra richiamati.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi un “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili della sentenza”, contestando la decisione impugnata nella parte in cui è stata ritenuta inidonea ai fini probatori la perizia giurata da essa prodotta, nonchè in ordine questione della tracciabilità dei pagamenti ed alla “contraddittoria” commistione tra le due norme disciplinanti l’imposta di registro, gli artt. 51 e 52 TUIR e l’art. 72 dello stesso.

4. Laddove la parte intendesse denunciare un vizio di nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la censura è infondata. Come rilevato da questa Corte (Cass.21257/2014), “dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente pelino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 6 presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

Ora, nella specie, la motivazione della sentenza, come sopra sinteticamente riportata, si rivela del tutto idonea ad esprimere l’iter logico della decisione.

5. Il motivo, ove, invece, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5 e quindi da scrutinare in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012, è inammissibile. Nel mezzo di ricorso non si indicano fatti storici (della cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione) il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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