Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16933 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29267/2015 proposto da:

TECNOFIN SRL, PIM HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA

N 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA PAPARO, rappresentate e

difese dall’avvocato ROBERTA BONADEO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA;

– intimata –

avvengo la sentenza n. 772/08/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata 05/05/2015;

letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalle ricorrenti;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad avviso di accertamento per Ires 2006 emesso nei confronti della società Pim Holding s.p.a., a seguito dell’avvenuta rettifica del reddito della consolidata Tecnofin s.r.l., cui veniva contestata la violazione del divieto di abuso del diritto, il giudice a quo ha accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato l’appello incidentale delle contribuenti, le quali deducono in questa sede la nullità della sentenza d’appello in quanto munita di motivazione meramente apparente, e comunque contestano il mancato rilievo della violazione del contraddittorio preventivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

2. all’esito della Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione (art. 380-bis c.p.c.; art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).

PQM

 

Dispone rinvio a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA