Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16933 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.07/07/2017), n. 16933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29267/2015 proposto da:
TECNOFIN SRL, PIM HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA
N 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA PAPARO, rappresentate e
difese dall’avvocato ROBERTA BONADEO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA;
– intimata –
avvengo la sentenza n. 772/08/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA, depositata 05/05/2015;
letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalle ricorrenti;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con riguardo ad avviso di accertamento per Ires 2006 emesso nei confronti della società Pim Holding s.p.a., a seguito dell’avvenuta rettifica del reddito della consolidata Tecnofin s.r.l., cui veniva contestata la violazione del divieto di abuso del diritto, il giudice a quo ha accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato l’appello incidentale delle contribuenti, le quali deducono in questa sede la nullità della sentenza d’appello in quanto munita di motivazione meramente apparente, e comunque contestano il mancato rilievo della violazione del contraddittorio preventivo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
2. all’esito della Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione (art. 380-bis c.p.c.; art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).
PQM
Dispone rinvio a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017