Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16932 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14075-2020 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO POLINARI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., G.L.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6825/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 7/11/2019, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’estinzione del giudizio originariamente instaurato da G.S.A.M. nei confronti di F.A., conclusosi in primo grado con la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti dalla prima a seguito del fatto dannoso dedotto in giudizio;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, a seguito del decesso in corso di causa della G., la F. non avesse ritualmente provveduto alla tempestiva riassunzione del giudizio, essendosi limitata alla notificazione dell’atto di riassunzione collettivamente e impersonalmente agli eredi della G. presso il domicilio della defunta, ma oltre l’anno dal relativo decesso, e in ogni caso attraverso la comunicazione di un atto inidoneo a consentire la ripresa del processo, siccome privo di tutti i requisiti previsti dall’art. 125 disp. att. c.p.c., n. 3;

avverso la sentenza d’appello, F.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 350 e 352 c.p.c., per avere la corte territoriale emesso una sentenza nulla, siccome proveniente da un Collegio diverso da quello dinanzi al quale erano state spiegate le conclusioni, essendo stata la causa, dapprima trattenuta in decisione da un Collegio e, successivamente, rimessa sul ruolo a causa del trasferimento del relatore ad altra sede giudiziaria, e definitivamente decisa con un Collegio composto, tra gli altri, da un diverso relatore;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma recata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, l’art. 276 c.p.c., comma 1 – rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione” – va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 18268 del 12/08/2009, Rv. 609349 01);

nel caso di specie, secondo quanto risultante dalla stessa ricognizione operata nella sentenza impugnata:

1) l’appello fu posto in decisione per la prima volta all’udienza del giorno 1/2/2019 con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche;

2) con provvedimento presidenziale del 22/7/2019, la causa veniva assegnata al nuovo relatore, il precedente non facendo più parte dell’ufficio;

3) con ulteriore provvedimento del 3/10/2019 la causa veniva rimessa all’udienza del 7/11/2019 allorchè è stata nuovamente trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. con lettura integrale della sentenza;

nel verbale di udienza allegato al provvedimento impugnato in questa sede, si dà espressamente atto dell’avvenuto invito rivolto in udienza alle parti, ad opera della corte d’appello (composta dai medesimi soggetti che hanno emesso la sentenza qui impugnata), a procedere alla discussione orale, ad esito della quale è stata emessa la contestuale sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. con lettura integrale a fine udienza;

da tali premesse, è possibile desumere ex actis l’avvenuto rispetto del principio di diritto in precedenza richiamato, essendo stata compiuta l’ultima attività processuale (la precisazione delle conclusioni ad esito della discussione) dinanzi al medesimo collegio che ha provveduto alla deliberazione della decisione;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 303 c.p.c., n. 2, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che violazione della norma che consente la notificazione collettivamente e impersonalmente agli eredi al domicilio del defunto entro un anno dalla sua morte, avesse determinato l’inesistenza della medesima notificazione, e non già la sua nullità, nella specie sanata dalla costituzione in giudizio di G.G., erede della de cuius;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 303 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’atto di riassunzione dalla stessa notificato alla controparte non contenesse tutti gli elementi previsti dall’art. 125 disp. att. c.p.c., avendo la stessa ritualmente provveduto, ai fini della rinnovazione del giudizio, all’indicazione di tutti i requisiti imposti la norma di legge richiamata;

il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, e suscettibile di assorbire la rilevanza del terzo;

al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);

nel caso di specie, il giudice a quo ha rilevato l’inesistenza della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio, effettuata collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del defunto oltre l’anno dalla relativo decesso, uniformandosi all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la notifica del ricorso in riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anzichè singolarmente a ciascuno di essi, oltre l’anno dalla morte dello stesso, cessata, quindi, l’operatività dell’art. 303 c.p.c., comma 2, che prevede tale forma di notificazione agevolata, comporta l’inesistenza della notificazione medesima per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell’atto e per la mancata consegna di una copia dell’atto a ciascuna di esse. Nè esiste alcuna possibilità di rinnovazione della notifica, non essendo tale istituto applicabile in caso di inesistenza giuridica dell’atto (Sez. 1, Sentenza n. 6622 del 26/06/1999, Rv. 528031 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9432 del 21/09/1998, Rv. 519043 – 01);

ciò posto, pur quando volesse ritenersi sanabile detta notificazione per l’avvenuta costituzione della controparte, è necessario che detta costituzione avvenga in relazione a tutti gli eredi del de cuius (Sez. 2, Sentenza n. 20872 del 27/10/2005, Rv. 584853 – 01), e non già in relazione a soltanto uno di essi, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, avendo il giudice a quo documentalmente rilevato l’esistenza (qui incontestata) di altri eredi di G.S.A.M., mai costituiti nel presente giudizio;

rispetto a tali arresti della giurisprudenza di legittimità, l’odierna ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali non pertinenti alla fattispecie concreta dedotta in giudizio;

sulla base delle argomentazioni indicate, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA