Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16932 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 12/08/2020), n.16932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 139-2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA,

1, presso lo studio dell’avvocato ROMOLO DONZELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ALBERTO

NICOLINI, e MAURIZIO CINELLI;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA, e DOMENICO DE FEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3006/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/06/2017, R.G.N. 2118/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato ROMOLO DONZELLI;

udito l’Avvocato MARCO MARAZZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.M., premesso di essere stato assunto in data 15 gennaio 1992 alle dipendenze di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. come pilota e di essere divenuto, a partire dall’anno 1999, Comandante di base a (OMISSIS), di essere stato collocato in cigs dal 2.1.2009, che il complesso aziendale facente capo alla società datrice era stato trasferito alla Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a., poi denominata Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (da ora CAI s.p.a.), la quale aveva assunto precisi obblighi relativi all’assunzione dei dipendenti di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. collocati nel frattempo in cigs, dedotta la violazione degli obblighi scaturenti dagli Accordi sindacali del 14.9.2008, del 31.10.2008 e del 19.2.2009 e la illegittimità della sua estromissione dal programma di assunzioni stante la avvenuta assunzione di quattro colleghi rispetto ai quali, a parità degli altri requisiti, vantava un’anzianità superiore, ha adito il giudice del lavoro chiedendo dichiararsi il diritto ad essere assunto da CAI s.p.a. a far data dal 13 gennaio 2009 o da altra di giustizia e la condanna della società alla assunzione in servizio, alle retribuzioni maturate a partire da tale data ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali; in subordine ha chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno.

2. Il Tribunale di Civitavecchia ha respinto la domanda.

3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3006/2017, ha confermato la decisione di primo grado. Ha osservato il giudice di appello che il lavoratore, sul quale ricadeva il relativo onere, non aveva provato il possesso dei requisiti soggettivi che in conformità delle previsioni collettive avrebbero determinato la preferenza nell’assunzione rispetto agli altri lavoratori indicati in ricorso; parte ricorrente si era, infatti, limitata ad allegare la minore anzianità di coloro che asseriva essergli stati ingiustamente preferiti, senza alcuna specificazione in merito al possesso degli ulteriori requisiti tassativamente indicati dalle parti collettive quali titoli di preferenza, da applicarsi secondo il rigido ordine di elencazione con il quale erano stati formulati; era, inoltre, da escludere, a fronte del chiaro tenore letterale della previsione collettiva, che il riferimento al secondo criterio di selezione, rappresentato dalla localizzazione ovverossia dall’avere l’aspirante all’assunzione il domicilio, la residenza o la dimora vicino alla sede di destinazione, implicasse il riferimento alla precedente sede di lavoro; rispetto al criterio della localizzazione gli ulteriori criteri quali l’anzianità aziendale ed i carichi familiari assumevano rilievo solo in via subordinata.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.M. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 329 c.p.c., comma 2.

Premette che la sentenza di primo grado aveva accertato che il ricorrente aveva correttamente allegato il possesso di tutti i requisiti indicati nell’accordo sindacale per poter essere assunto e che la domanda era stata respinta in ragione del fatto che esso I., sulla base del testo contrattuale e del possesso dei requisiti dallo stesso allegati, non poteva venire individuato in modo automatico come beneficiario dell’obbligo assunto da CAI s.p.a. nei confronti delle organizzazioni sindacali; evidenzia che CAI s.p.a., nel costituirsi in secondo grado, non aveva proposto appello incidentale nè tanto meno contestato l’accertamento operato dal giudice di primo grado sul punto nè riproposto le difese spiegate in prime cure ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; si era, infatti, limitata alla generica deduzione di inammissibilità della impugnazione di controparte per mancata allegazione degli elementi di fatto necessari a valutare la fondatezza della domanda.

Tanto premesso, assume la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, avendo il giudice di seconde cure esaminato una questione, attinente alla carenza di allegazione e prova dei requisiti previsti dall’accordo sindacale per il diritto all’assunzione, che non gli era stata devoluta con i motivi di gravame e sulla quale si era formato il giudicato interno per cui il relativo esame risultava precluso.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 4. Sotto il primo profilo lamenta l’omessa pronunzia sul primo motivo di gravame inteso a far valere l’applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell’art. 2112 c.c. con conseguente diretto passaggio in capo alla società CAI del rapporto di lavoro costituito alle dipendenze Linee Aeree Italiane s.p.a.. Sotto il secondo profilo lamenta la omessa motivazione sul punto.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 4. Censura la decisione di secondo grado per non avere pronunziato sul motivo di gravame inteso a far valere l’applicabilità alla fattispecie in oggetto dell’art. 917 c.n.; evidenzia che tale motivo investiva la statuizione di inammissibilità per tardività della richiesta fondata su tale previsione. Lamenta, inoltre, omessa motivazione sul punto.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 4. Censura la omessa pronunzia sul motivo, formulato in via subordinata, con il quale si criticava la sentenza di prime cure per avere escluso la violazione da parte di CAI s.p.a. dell’obbligo di assumere l’odierno ricorrente in forza dell’accordo sindacale 30/31 ottobre 2008.

5. Il primo motivo di ricorso è da respingere in quanto le modalità di articolazione della censura non sono coerenti con il canone di specificità che impone la trascrizione degli atti rilevanti, al fine della dimostrazione dell’effetto preclusivo connesso alla formazione del giudicato interno.

La tecnica redazionale adottata nella stesura del motivo in esame, caratterizzata dalla trascrizione solo di taluni stralci della pronuncia di primo grado con conseguente impossibilità di contestualizzazione di tali brani nell’ambito del complessivo apparato motivazionale destinato a sorreggere la statuizione di rigetto di primo grado, asseritamente divenuta res iudicata in relazione alla affermata sussistenza dei titoli richiesti dagli accordi sindacali, ridonda, dunque, in termini di genericità del ricorso medesimo, palesandosi del tutto inidonea ad enucleare le violazioni denunziate la cui verifica richiede l’esame di atti processuali ultronei rispetto allo stesso ricorso.

Non è dato riscontrare, invero, nella fattispecie scrutinata, il requisito della specificità, della completezza e riferibilità alla decisione impugnata che consentono di assicurare al ricorso l’autonomia necessaria ad individuare, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta risoluzione delle questioni da risolvere, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo (Cass. n. 4840 del 2006, Cass., n. 16360 del 2004, Cass. Sez. Un. 2602 del 2003, Cass. n. 4743 del 2001).

6. Il secondo motivo è fondato.

La Corte di appello, per quel che qui rileva, ha ritenuto che le ragioni alla base della conferma della statuizione di rigetto di primo grado, ragioni riassumibili, in sintesi, nel difetto di allegazione e prova dei requisiti necessari a fondare il diritto dello I. ad essere assunto da CAI s.p.a. sulla base delle invocate previsioni collettive, assorbissero “ogni altra questione” determinando necessariamente il rigetto di ogni altro motivo o doglianza di appello, dispensandone il Collegio dall’esame (sentenza, pag. 7).

La valutazione di assorbimento degli ulteriori motivi risulta priva di congruità logica ridondando nel vizio di omessa pronunzia censurabile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come in effetti avvenuto.

7.1. Dallo storico di lite della sentenza impugnata, confermato dal ricorso per cassazione, risulta che con il primo motivo di appello lo I. aveva censurato la sentenza di primo grado per mancata applicazione dell’art. 2112 c.c., con il secondo motivo aveva censurato la mancata applicazione dell’art. 917 c.c., con il terzo motivo aveva dedotto la violazione dei criteri sanciti dagli accordi collettivi e con il quarto il mancato accertamento del diritto all’assunzione.

Da tanto si evince che il tema del possesso dei titoli necessari all’assunzione alla stregua delle intervenute pattuizioni in sede sindacale non esauriva l’ambito devoluto al giudice del gravame; in particolare la questione della configurabilità nella cessione tra Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. e la società CAI s.p.a. di un trasferimento di azienda rilevante ai sensi dell’art. 2112 c.c., con passaggio diretto del lavoratore alla società cessionaria, si poneva da un punto di vista logico e giuridico come prioritario in quanto la riconducibilità dell’accordo tra le società all’ambito regolato dall’art. 2112 c.c. escludeva la necessità di ogni ulteriore verifica relativa al possesso da parte dello I. dei requisiti per il diritto all’assunzione sulla base degli invocati accordi sindacali.

8. In base alle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in parte qua, con rinvio ad altro giudice di secondo grado al quale è demandato anche il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

9. Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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