Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16932 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2183-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO PALLESCHI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE delle MARCHE del 10/02/2014, depositata l’11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

0udito l’Avvocato Francesco Palleschi difensore della

controricorrente che si riporta alla memoria.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di F.C. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 77/01/2014, depositata in data 11/03/2014, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno d’imposta 2004, a titolo di plusvalenza conseguita dalla cessione, in detto anno, di un terreno, suscettibile di utilizzazione edificatoria, e determinata sulla base del valore concordato dall’Amministrazione finanziaria, in un accertamento con adesione concluso, ai fine delle imposte di registro ed ipocatastali, con la società acquirente, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente (riducendo la plusvalenza accertata del 50%).

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, respingendo quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, come correttamente ritenuto dai giudici di primo grado, non poteva ritenersi equiparabile il valore del bene oggetto di compravendita, seppur definito con adesione dall’acquirente ai fini delle imposte indirette, al corrispettivo percepito e/o corrisposto previsto per la tassazione ai fini delle imposte dirette, trattandosi di fattispecie diverse e dovendo detta valutazione, “per essere ritenuta legittima”, essere “supportata e convalidata da altri elementi aventi requisiti di gravità, precisione e concordanza”. I giudici della C.T.R. hanno invece ritenuto non condivisibile la parte della decisione della C.T.P. nella quale il valore della plusvalenza, sia pure ridotto rispetto a quello accertato dall’Ufficio, era stato determinato sulla base dei valori proposti in sede di contraddittorio espletato tra la venditrice e l’Amministrazione finanziaria, non potendo attribuirsi all’istanza di accertamento con adesione valore di un riconoscimento, sia pure parziale, della pretesa tributaria.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3″ del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b) e art. 68, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. contestato erroneamente il potere dell’Ufficio di quantificare la plusvalenza relativa alla cessione di un immobile, facendo riferimento al valore definito ai fini dell’imposta di registro (tra l’altro, non il valore inizialmente accertato ma quello, ridotto, concordato con la parte acquirente), presumendo una corrispondenza tra il prezzo percepito dal contribuente per detta cessione ed il relativo valore di mercato, pratica che ha già trovato piena conferma nell’ orientamento di questo giudice di legittimità.

2. La censura è infondata.

Nelle more del giudizio, e intervenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, il quale all’art. 5, comma 3 prevede che il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non e presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.

La norma e da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da C.Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (Cass. 7488/2016; Cass. 6135/2016).

Come osservato già da questa Corte nella pronuncia n. 7488 cit. sopra, “anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, e certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia dell’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che e proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel citato art. 5, comma 4 laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulale come norme interpretative) circostanza che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi”.

La sentenza impugnata risulta pertanto conforme anche al principio di diritto successivamente affermato da questa Corte, a seguito di ius superveniens.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Tenuto conto dello ius superveniens, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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