Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16932 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA TARQUINIA 5-D, presso lo studio dell’avvocato FALLA

TRELLA MARIA LUISA, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELI

CARLO, RIOMMI MAURIZIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 849/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

25/11/09, depositata il 07/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 25.11.2009/7.1.2010 la Corte di appello di Perugia, confermando in parte qua la sentenza resa dal Tribunale di Perugia il 28.3.2008, dichiarava sussistere fra le Poste Italiane e G.A.R. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato fra le parti per il periodo 2.11.1998/31.12.1998, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con tre motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso G.A.R..

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè vizio di motivazione, osservando come la corte territoriale avesse erroneamente disatteso l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, nonostante il comportamento di inerzia manifestato dalla lavoratrice successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

Il motivo è manifestamente infondato.

Va, infatti, ribadito, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. ad es. Cass. 11-11- 2009 n. 23872, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. ad es. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Circostanze che, con corretta motivazione, la corte territoriale ha ritenuto nel caso non provate, alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo maturatosi prima della proposizione del ricorso, e tenuto conto, fra l’altro, che la intimata, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha continuato ad essere iscritta in apposite liste cui la società ricorrente faceva ricorso per l’assunzione di personale a tempo determinato.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d.

attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine.

Il motivo contrasta con la giurisprudenza di questa Suprema Corte e non offre elementi per confermare o mutare gli orientamenti interpretativi che in materia si sono ormai consolidati.

Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2-3- 2006 n. 4588, che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).

3. Con il terzo motivo la società ricorrente prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo della decisione che ha riconosciuto il diritto dell’intimata alle retribuzioni pur in difetto di rituale atto di costituzione in mora, di prova del danno e di mancata offerta di altre offerte di lavoro.

Il motivo è inammissibile, avendo la corte territoriale riconosciuto, in accoglimento in parte qua del gravame proposto dalle Poste italiane, l’eccezione di aliunde perceptum dalla società formulata e non risultando tale statuizione oggetto di specifica censura, per come era pur imposto dai necessari caratteri di specificità e completezza che debbono caratterizzare, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, l’atto di impugnazione, le cui censure, per consentire un puntuale apprezzamento della questione controversa, debbono manifestare uno specifico e chiaro collegamento col decisum del provvedimento impugnato. L’inammissibilità del motivo preclude l’applicazione dello ius superveniens, di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

In ordine a tale questione, va , infatti, ribadito (v. ex plurimis Cass. n. 6638/2011) che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità i nuovi criteri di determinazione del danno, introdotti dai commi 5 e 6 dello stesso testo, lo ius superveniens, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. Cass. n. 10547/2006).

In tal contesto, è necessario che il motivo del ricorso, che investa, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria. In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di inammissibilità. In caso di assenza o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.

4. Quanto alle ulteriori censure, che si assumono prospettate nella fase di merito, le stesse, prive di riscontro nella decisione impugnata, risultano sprovviste di ogni documentazione, con conseguente violazione del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione ed inammissibilità del relativo motivo.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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