Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16931 del 20/07/2010
Cassazione civile sez. I, 20/07/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 20/07/2010), n.16931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G., C.S. e P.C.,
elettivamente domiciliati in Roma, viale Pinturicchio 21, presso
l’avv. Abbate Ferdinando Emilio, che li rappresenta e difende per
procura in atti;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore;
– intimata –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 5967, del
18 luglio 2006, nel procedimento n. 52875/05;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 novembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Onofrio Fittipaldi;
udito per i ricorrenti l’avv. Rossana Tebondi, per delega;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, Dott. PIVETTI Marco, che ha chiesto la conferma della
relazione.
LA CORTE:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
CHE:
è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato dei ricorrenti; M.G., C.S. e P.C. hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 18 luglio 2006, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuno di loro della somma di Euro 8.000,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale patito in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al TAR del Lazio con ricorso dell’aprile 1993 e definito con sentenza depositata nell’aprile 2004; la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha svolto difese; con il primo motivo i ricorrenti censurano la decisione impugnata, per avere la Corte di appello liquidato gli interessi legali con decorrenza dalla data del decreto anzichè da quella della domanda;
con il secondo motivo si contesta la liquidazione delle spese processuali, effettuata globalmente, senza distinguere tra onorari, diritti ed esborsi, e in violazione degli importi tariffari inderogabili;
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;
infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, (Cass. 2003/2382; 2004/1405), gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno riconosciuti dal momento della domanda proposta davanti alla Corte di appello e non già a decorrere dalla data del decreto che abbia accolto la domanda;
in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, statuendosi che gli interessi legali da applicare sull’indennizzo liquidato ai ricorrenti devono essere conteggiati a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna, come ritenuto dalla Corte di merito;
considerato altresì che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore dei ricorrenti decorrano dalla domanda.
Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.334,00, di cui Euro 794,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di Cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei procuratori dei ricorrenti, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatali, e per le spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010