Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16931 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13942-2020 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIOLI 79/H, preso

lo studio dell’avvocato GIANLUCA ROSSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GOFFREDO TATOZZI;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dagli avvocati SALVATORE TREMATORE, MARIA PINA MILIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2019 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 6/12/2019, il Tribunale di Vasto ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Autostrade per l’Italia s.p.a. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la società appellante al risarcimento dei danni rivendicati da D.M. in relazione al sinistro stradale dedotto in giudizio;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non avendo la società appellante provveduto alla analitica indicazione delle parti del provvedimento contestate e delle modifiche richieste, attraverso la predisposizione di “un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado”;

avverso la sentenza d’appello, la Autostrade per l’Italia s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

D.M. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice d’appello erroneamente rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta in sede di gravame dalla società odierna ricorrente, senza considerare la sufficiente specificazione delle censure critiche avanzate avverso la sentenza di primo grado e ponendosi, in tal modo, in contrasto con i principi più di recente stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione;

il motivo è manifestamente fondato;

osserva il Collegio come, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (qui condiviso e ribadito al fine di assicurarne continuità), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativi che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722 – 01);

in forza di tale premessa, conseguentemente, deve ritenersi ammissibile il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata (Sez. 2, Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019, Rv. 653027 – 01);

nel caso di specie, l’esame dell’atto di appello proposto dalla Autostrade per l’Italia s.p.a. deve ritenersi tale da soddisfare gli indicati requisiti minimali di ammissibilità del gravame, dovendo ritenersi che la società appellante, pur senza un rigoroso ordine formale, abbia identificato, in modo sufficientemente riconoscibile, le parti del provvedimento impugnato e le asserite violazioni contestate, consentendo un’agevole comprensione del contenuto del provvedimento in riforma invocato;

sulla base delle argomentazioni indicate, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Vasto, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, dovendo il giudice di rinvio giudicare il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vasto, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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