Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16931 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 12/08/2020), n.16931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29147-2014 proposto da:

AZIENDA U.L.S.S. (OMISSIS) VENETO LEGNAGO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LUISA MIAZZI, e

CARLO CESTER;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4227/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2014, R.G.N. 6652/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Roma, l’Azienda ULSS (OMISSIS) del Veneto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 8208/09 col quale le veniva imposto di corrispondere all’INPGI la somma di Euro 105.022 per contributi omessi relativi al giornalista C.S., da essa inquadrato come collaboratore autonomo e dagli Ispettori dell’Istituto ritenuto invece dipendente, chiedendone la revoca o, in subordine, la limitazione in relazione all’orario parziale svolto.

A sostegno di tale opposizione ha tra altro dedotto che il giornalista C.: – dal 2000 curava la comunicazione dell’Ente, sulla base di contratti di lavoro autonomo, ed avèva continuato in detta attività anche quando era stato costituito un apposito ufficio stampa; dal 2003, sulla base di un distinto incarico, curava anche la redazione e direzione del periodico “(OMISSIS)”; – aveva sempre lavorato in regime di completa autonomia, non aveva mai superato un pubblico concorso per l’assunzione, ed aveva sempre percepito un compenso molto superiore a quello dei pubblici impiegati; – le mansioni di addetto stampa consistevano nella redazione di qualche comunicato stampa, di qualche conferenza stampa, e qualche filmato, ed egli le svolgeva in piena autonomia; la redazione e direzione di un giornale, come la cura di una rassegna stampa, erano frutto di accordi separati; – aveva rapporti diretti con il legale rappresentante dell’Azienda, ma non era soggetto ad alcun potere direttivo; -la postazione di lavoro messagli a disposizione era molto lontana dalla direzione dei Servizi; i rapporti con l’amministrazione concernevano solo la fornitura di materiali di cancelleria e servizi di fotocopiatura delle rassegne stampa; – non aveva mai osservato un orario di lavoro nè era soggetto ad alcun controllo, e di fatto non era presente in Azienda più di due ore al mattino; la percezione di un compenso fisso non era significativa.

L’INPGI ha resistito all’opposizione, deducendo che il rapporto del giornalista C.S. presentava tutti i requisiti indicati dalla giurisprudenza come rivelatori della subordinazione nel lavoro giornalistico.

Con sentenza depositata il 3.6.14, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello e condannava l’Azienda alle spese, ritenendo provata la subordinazione giornalistica.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Azienda ULSS, affidato a due motivi, cui resiste l’INPGI con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., L. n. 150 del 2000, art. 9 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta in sostanza che la sentenza impugnata, partendo dalla considerazione che nel rapporto di lavoro giornalistico la subordinazione risulta attenuata per la creatività ed autonomia che contraddistinguono il rapporto, non tenne presente che la detta L. n. 150 del 2000 prevede per le pubbliche amministrazioni la costituzione di appositi uffici stampa, formati o da dipendenti dell’amministrazione o da personale esterno, sicchè il mero inserimento nell’organizzazione dell’ente non era sufficiente per la qualificazione come subordinata della prestazione.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già osservato che (Cass. SU n. 11540/93) le prestazioni di giornalista addetto al servizio stampa di un ente pubblico non economico (nella specie, Ente Sviluppo Artigianato del Friuli Venezia Giulia) esulano dal contratto d’opera professionale, ed integrano un rapporto di lavoro dipendente, qualora vengano svolte con continuità, vincolo di subordinazione e retribuzione determinata, nonchè con stabile inserimento del giornalista medesimo nell’ambito dell’organizzazione pubblicistica dell’ente (in termini Cass.SU n. 9352 del 10/11/1994). Cfr. ora Cass., n. 8605/17, Cass. n. 21060/17.

In sostanza l’adibizione al servizio stampa di un ente pubblico non qualifica di per sè il rapporto di lavoro nel senso dell’autonomia, dovendosi valutare in concreto l’esistenza o meno della subordinazione, che nella specie la sentenza impugnata ha invece accertato.

Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamenta l’utilizzazione, da parte dei giudici d’appello, di elementi fattuali irrilevanti ai fini della qualificazione del rapporto (quali l’asserito obbligo di orario e reperibilità; l’asserito diritto al rimborso spese), oltre al ritenuto patto di conglobamento (ricavato impropriamente dalla pattuita omnicomprensività del corrispettivo). Anche la previsione della possibilità di affidamento di ulteriori incarichi non poteva significare una generale messa a disposizione delle energie lavorative da parte del C..

Il motivo è inammissibile in quanto diretto, pur sotto lo schema di violazione di norme di diritto, ad una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito di cui la ricorrente intende solo fornire una diversa lettura e valutazione.

L’interpretazione di un contratto o atto unilaterale tra vivi è infatti un apprezzamento (o giudizio) di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in Cassazione in base al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (ex aliis, Cass. ord. n. 10333/18, Cass. n. 17991/18, Cass. ord. n. 20718/18) salva la specifica denuncia di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Nella specie la ricorrente non chiarisce in che modo e termini la valutazione dei giudici di merito circa l’attività di lavoro prestata dal C. sia in contrasto con le regole di ermeneutica contrattuale, ed in particolare quali siano, ed in che modo, i precetti interpretativi violati, limitandosi piuttosto, come detto, a fornire una diversa valutazione delle circostanze di fatto accertate in sede di merito.

Del resto il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.

Ovviamente il vizio di motivazione può oggi essere dedotto solo negli stretti limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 tra cui non rientrano le censure svolte dall’attuale ricorrente.

3.- Con terzo subordinato motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 2094 c.c., del D.Lgs. n. 61 del 2000, artt. 1, 2 e 8 avendo la sentenza impugnata escluso che nella specie il rapporto di lavoro fosse stato part-time sia per l’accertata reperibilità del lavoratore fuori dell’orario contrattuale, sia per la mancanza di forma scritta del patto sia per la convenuta dimensione temporale della prestazione.

Lamenta che già nel contratto di lavoro vi era un chiaro riferimento ad un orario di lavoro ridotto.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto per la decisiva considerazione che nella specie difetta un effettivo contratto scritto di lavoro subordinato a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 2.

Va poi considerato che nel contratto di lavoro prodotto si legge che:”Il Sig. C. si impegna a svolgere la sua attività di capo ufficio stampa ed a garantire di norma la sua reperibilità durante l’orario ordinario di ufficio, nonchè la sua presenza nella sede direzionale dell’Azienda per 3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana”.

In sostanza mentre era previsto un obbligo di presenza in azienda per 3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, era al contempo prevista la reperibilità del C. durante tutto l’orario ordinario di ufficio.

La ricorrente si duole della equiparazione, in qualche modo effettuata dalla sentenza impugnata, tra reperibilità ed effettiva presenza al lavoro evidenziando la diversità degli istituti.

Al riguardo deve notarsi che sebbene la reperibilità non possa equipararsi al lavoro effettivo (sotto il profilo retributivo che qui non interessa) essa rientra comunque nel sinallagma contrattuale con diritto del lavoratore ad uno specifico compenso (Cass. n. 11727/13, Cass. n. 14288/11).

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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