Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16931 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1742-2015 preposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S., EREDI P.G., P.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1056/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Toscana SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 3/2/2014,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di P.S. e di P.G. e P.E., in qualità di eredi, (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana Sezione Staccata di Livorno n. 1056/23/2014, depositata in data 27/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno d’imposta 2002, a titolo di plusvalenza conseguita dalla cessione, in detto anno, di un terreno, suscettibile di utilizzazione edificatoria, e determinata sulla base del valore definito dalla società acquirente, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, in sede di condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, ai fini della validità dell’accertamento induttivo IRPEF, l’Ufficio “avrebbe dovuto possedere altri elementi di riscontro e/o supporto e non soltanto basarsi sul valore venale del bene accertato per l’imposta di registro, che da solo non può giustificare un accertamento ai fini delle imposte dirette”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con due motivi, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3″ del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b) e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 3, 37 e 53 Cost., avendo i giudici della C.T.R. contestato erroneamente il potere dell’Ufficio di quantificare la plusvalenza relativa alla cessione di un immobile, facendo riferimento al valore definito ai fini dell’imposta di registro, presumendo una corrispondenza tra il prezzo percepito dal contribuente per detta cessione ed il relativo valore di mercato, pratica che ha già trovato piena conferma nell’orientamento di questo giudice di legittimità.

2. Le censure, da trattare unitariamente, sono infondate.

Nelle more del giudizio, e intervenuto il D.Lgs. n. 147 del 2015, il quale all’art. 5, comma 3 prevede che il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo none presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.

La norma e da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da C.Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (Cass. 7488/2016; Cass. 6135/2016).

Come osservato già da questa Corte nella pronuncia n. 7488 cit. sopra, “anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa; certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia dell’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che e proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel citato art. 5, comma 4 laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative) circostanza che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi “. La sentenza impugnata risulta pertanto conforme anche al principio di diritto successivamente affermato da questa Corte, a seguito di ius superveniens.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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