Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16931 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28215/2016 proposto da:

K.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO V N. 156,

presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 565/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame del Ministero dell’Interno, ha negato al sig. K.R., cittadino pakistano, il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria operato invece dal Tribunale;

la Corte ha in particolare escluso l’inammissibilità dell’appello, eccepita dalla difesa dell’appellato perchè la notificazione del relativo atto di citazione al procuratore del sig. K., iscritto all’ordine di Crotone, era stata eseguita presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro nonostante il medesimo procuratore avesse ritualmente indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

ha infatti osservato in proposito che tale notifica, da qualificare nulla e non inesistente, era stata sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio dell’appellato;

il sig. K. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; l’amministrazione intimata non si è difesa;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, è infondato;

il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916);

il ricorso va pertanto respinto;

in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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