Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16930 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10982-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1263/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO dell’8/05/2014, depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che, in relazione a ricorso proposto dal contribuente (medico esercente la professione presso azienda ospedaliera sia come lavoratore dipendente sia in regime intra moenia) avverso silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP anni 2005/2008, aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza l’istanza relativa al 2005 ed accolto per il resto il detto ricorso; la CTR, in particolare, ha precisato che il versamento dell’Irap era stato effettuato dall’Azienda ospedaliera trattenendolo dal compenso spettante al professionista e che l’IRAP non era dovuta dal ricorrente per l’attività medica, in quanto l’attività non era organizzata da quest’ultimo ma dalla struttura sanitaria; unico soggetto passivo dell’IRAP era quindi l’azienda ospedaliera, tenuta a pagare l’imposta; nel caso di specie, pertanto, correttamente il medico aveva richiesto il rimborso delle somme trattenute dall’Azienda, prelevate a titolo di IRAP e versate all’Erario.

Il contribuente non resiste.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando violazione di legge, si duole che la CTR non abbia ritenuto inammissibile l’istanza in questione; al riguardo evidenzia che l’IRAP è dovuta dalla struttura sanitaria in nome e per conto proprio (e non dal medico), sicchè il contribuente deve essere ritenuto estraneo al rapporto tributario; in particolare: la tariffa riscossa nei confronti del paziente comprende sia il compenso del professionista sia la quota spettante alla Asl; il pagamento dell’imposta grava su tale quota.

Il motivo è infondato.

Va in primo luogo ribadito quanto da questa Corte già precisato, e su cui sembra concordare la stessa Agenzia, e cioè che “in base AL D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi, sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie” (Cass. 14878/2015; Cass. 9692/2012).

Di recente, poi, questa Corte, sez. lavoro, ha evidenziato che “l’attività libero professionale svolta “intra moenia” dal medico ospedaliero rientra nello schema generale della subordinazione, sicchè è illegittima la trattenuta IRAP operata dall’ASL sui relativi onorari – comunque immodificabili unilateralmente perchè concordati – restando l’onere dell’imposta a carico esclusivo dell’azienda che, quale sostituto di imposta, può trasferirlo sui pazienti, adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere (Cass. 199/2016).

Nel caso di specie la CTR ha accertato in fatto che “il versamento dell’IRAP è stato effettuato dall’Azienda ospedaliera trattenendolo dal compenso spettante al professionista”; in tal modo, quindi, l’Irap connessa all’attività svolta dal medico intra moenia è stata in sostanza pagata dal professionista, che invece (in base ai su esposti principi) non è soggetto passivo dell’imposta in questione.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA