Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16930 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27238/2016 proposto da:

R.A.Y.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANLUCA DE CESARIS;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO;

– intimata –

avverso il decreto n. 142/2016 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO,

depositato il 21/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Giudice di Pace di Ascoli Piceno ha respinto il ricorso della sig.ra R.A.Y.L., cittadina cubana, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia il 29 agosto 2016;

la sig.ra R.A. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui non ha resistito l’autorità intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

le cesure svolte con i motivi di ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondate;

sono inammissibili quelle consistenti nella denuncia di omissione di pronuncia su mere questioni di diritto o su causae petendi non dedotte nel giudizio di merito, quali la contestazione della pericolosità posta (asseritamente) a fondamento del decreto di espulsione; è infondata la deduzione della inespellibilità ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), t.u. Imm. a causa della convivenza con parente di quarto grado (una cugina) cittadina italiana, dato che la norma invocata si riferisce ai parenti entro il secondo grado;

il ricorso va pertanto respinto;

in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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