Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1693 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1693 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 24297-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

GARGANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA
2017
1409

VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE LOMONACO;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 111/2010 della COMM.TRIB.REG.
(AU.,
diX Re.MA, depositata il 07/07/2010;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.24297/2011
FATTI DI CAUSA
Gargano Antonio, già dirigente della società Enel spa, in data
2.5.1988 aderiva al trattamento di previdenza integrativa aziendale
interno (denominato PIA), istituito a seguito di accordo tra Enel e Fndai
(Federazione nazionale dirigenti aziende industriali) del 16.4.1986,
accordo che sostituiva il precedente trattamento assicurativo derivante

prevista per i dirigenti di azienda dal contratto collettivo nazionale di
lavoro con decorrenza 1.1.1986. Nell’anno 1998 i fondi accumulati in PIA
venivano trasferiti al Fondo di previdenza integrativa esterno denominato
Fondenel (Fondo Dirigenti Enel). Alla cessazione del rapporto di lavoro
Gargano Antonio optava per la corresponsione, in unica soluzione, della
intera somma maturata a titolo di trattamento pensionistico integrativo
periodico. Sulla somma erogatagli nell’anno 2002 , pari ad euro 656.879,
la società Enel, in qualità di sostituto di imposta, applicando la modalità
di tassazione separata delle indennità di fine rapporto, stabilita dall’art.16
(ora 17) d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, operava la ritenuta Irpef, con
l’aliquota media del 32,08, sulla parte imponibile determinata nella
misura di euro 596.523,20 con riguardo alla fiscalità sino al 31.12.2000;
applicavano l’aliquota del 18% sulla somma di euro 9.620,30 con
riferimento alla fiscalità dal 1 gennaio 2001.
In data 31.1.2005 Gargano Antonio presentava istanza di rimborso
della eccedenza di imposta versata, affermando che l’erogazione di cui
aveva beneficiato doveva essere considerata reddito da capitale,
sottoposto alla minore aliquota del 12,5% prevista dagli artt. 42 comma
4 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e 6 della legge n.482 del 1985.
A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il
contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di
Roma che lo accoglieva con sentenza n.407 del 2007.
L’Agenzia delle Entrate

proponeva appello alla Commissione

tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 7.7.2010.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
per cinque motivi. Deposita memoria.
Gargano Antonio resiste con controricorso. Deposita memoria.

dalla polizza di assicurazione sulla vita e sull’invalidità permanente

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
1.Primo motivo: “violazione dell’art.115 cod.proc.civ. in relazione
all’art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ. ” nella parte in cui la
Commissione tributaria regionale ha posto a fondamento della propria
decisione l’accordo integrativo aziendale Enel-Fndai del 16.4.1986, non
prodotto in giudizio.

il giudice di appello ha posto a fondamento della propria decisione le
argomentazioni giuridiche tratte dall’esame delle norme di legge indicate,
nonché le risultanze della documentazione prodotta in giudizio dalle parti.
2.Secondo motivo:”insufficiente motivazione su un fatto decisivo e
controverso per il giudizio in relazione all’art.360 primo comma n.5
cod.proc.civ. “, nella parte in cui il giudice di appello non ha esaminato i
seguenti profili controversi e decisivi per il giudizio:a) se la somma
erogata al dirigente Enel nell’anno 2002 fosse stata corrisposta in
dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, come sostenuto dal contribuente, o avesse natura
sostanzialmente retributiva come sostenuto dall’Ufficio; b) se l’importo
della prestazione corrisposta all’ex dipendente fosse stato predeterminato
ovvero dipendesse dai rendimenti man mano maturati sulle somme
accantonate in dipendenza dei rendimenti man mano maturati.
Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.La questione
relativa alla disciplina impositiva applicabile in materia di prestazioni
erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi
(specificamente da Fondenel/P.I.A.) è stata definita da questa Corte con
l’affermazione del seguente principio di diritto: in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un
soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del
d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale
prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata
al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e
17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la

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u,

Il motivo è infondato. Dal testo della sentenza impugnata risulta che

”sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente
alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti
dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%,
prevista dall’art. 6 della I. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi
maturati a decorrere dall’i gennaio 2001 si applica interamente il regime
di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del
d.P.R. n. 917 cit. (Sez. U, Sentenza n. 13642 del 22/06/2011).

da capitale, è applicabile ai soli iscritti al fondo previdenziale in data
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs.n.124 del 1993; è valevole per
gli importi maturati sino e non oltre il 31.12.2000; riguarda
esclusivamente la quota dell’importo erogato corrispondente “al
rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del
Fondo, del capitale accantonato” (pag.7 sentenza citata).
Questa Corte, ha ulteriormente chiarito la nozione di “rendimento
netto”, ammesso alla tassazione con aliquota del 12,5%, di cui alla citata
pronuncia delle S.U., specificando che deve escludersi che la redditività
degli accantonamenti, nel bilancio Enel, delle somme imputate al fondo
PIA, considerata pari alla redditività dell’intero patrimonio della società
Enel, possa essere equiparato al “rendimento netto” rinveniente dalla
gestione delle somme accantonate mediante investimento sul libero
mercato, attesa l’evidente eterogeneità delle due fonti reddituali
(plusvalenze da investimento sul libero mercato e redditività, ossia
capacità di produrre utili dell’azienda misurata dal margine operativo
lordo). In tal senso questa Corte, con la sentenza Sez.5 n.10285 del
26.4.2017, ha affermato il principio di diritto secondo cui, per somme
provenienti dal cosiddetto rendimento, devono intendersi «le somme
derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato,
e non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche
e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la
copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate».
3.Terzo motivo: “in subordine violazione e falsa applicazione degli
artt.6,41,42 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 ; art.6 legge 482 del 1985;
artt.1325,1882 e 1919; 1 e 33 ss. del d.P.R.d.P.R.13 febbraio 159 n.449.
Violazione degli artt.16 lett.a) e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 , 12

3

kst.\

Pertanto: la ritenuta fiscale più favorevole del 12,5%, propria dei redditi

comma ibis del d.lgs 18.2.2000 n.47, in relazione allart.360 primo
comma n.3 cod.proc.civ.”.
4.Quarto motivo: “insufficiente motivazione su un fatto decisivo e
controverso per il giudizio in relazione all’art.360 primo comma n.5
cod.proc.civ. ”
5.Quinto motivo: “in subordine, violazione degli artt.16Iett.a).17 e 42
comma 4del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 nonché dell’art.6 legge

I restanti motivi sono assorbiti.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del
Lazio in diversa composizione, alla quale è demandata la regolazione
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara
assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale
del Lazio in diversa composizione.
Così deciso il 21.6.2017.

Presidente
Aurelio cappabianca

n.482 del 1985, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. ”

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