Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16929 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12527-2020 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRIMI,

rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

C.Q., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTA MONTALDO;

– controricorrente –

contro

C.G., R.C.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 3873/2018 del

TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 03/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTRERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRESA MARIO, che visto l’art.

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in Camera di

Consiglio, dichiari inammissibile e, in subordine, rigetti l’istanza

di regolamento di competenza.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ordinanza resa in data 3/4/2020, il Tribunale di Teramo, giudicando in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale su istanza di S.V., per il pagamento, in proprio favore, dei compensi professionali relativi all’opera dallo stesso prestata in favore di C.F. (e, nella specie, dei relativi eredi, C.G., C.Q. e R.C.), condannando il S. al rimborso, in favore di controparte, delle spese del giudizio;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come la competenza territoriale a decidere sulla controversia in esame spettasse al Tribunale di Torino, quale foro del consumatore (D.Lgs. n. 206 del 2005 ex art. 33, comma 2, lett. u)), nella specie prevalente sul foro speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2;

avverso il provvedimento del Tribunale di Teramo, S.V. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di tre motivi d’impugnazione;

C.G., C.Q. e R.C. si sono costituiti depositando memoria;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero, in subordine, per il rigetto del regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice a quo erroneamente individuato, come competente a decidere la controversia in esame, il Tribunale di Torino anzichè la Corte d’appello di Torino, avendo il professionista svolto la propria opera in favore del dante causa delle parti avversarie, sia presso il tribunale, che presso la corte d’appello territorialmente competente, ed avendo quest’ultimo ufficio giudiziario provveduto, in via definitiva, alla “chiusura” della causa;

dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dalle parti resistenti in relazione alla pretesa nullità della notificazione del regolamento di competenza, in ragione del mancato rispetto della disciplina concernente le notificazioni con modalità telematica;

al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02);

nel caso di specie, la notificazione del regolamento di competenza non ha determinato alcuna incertezza sulla persona dei diversi destinatari (regolarmente costituitisi nel presente giudizio), i quali hanno incontestatamente ricevuto l’atto a loro notificato, nella data indicata, e a un indirizzo PEC agli stessi effettivamente riferibile;

nel merito, il regolamento di competenza deve ritenersi inammissibile;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel regime dell’art. 38 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 4 (nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti), la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza dev’essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione – ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo (Sez. L, Sentenza n. 16359 del 04/08/2015, Rv. 636347 – 01);

nel caso di specie, avendo il S. in questa sede contestato l’individuazione del Tribunale di Torino quale giudice competente, ritenendo viceversa competente la Corte d’appello di Torino, dev’essere rilevata la violazione, da parte dello stesso, delle regole sulla tempestività di detta eccezione, non risultando dagli atti del processo che l’odierno ricorrente abbia mai tempestivamente dedotto la competenza della Corte d’appello di Torino a decidere sull’odierna controversia prima della proposizione dell’odierno regolamento;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice a quo erroneamente giustificato la propria condanna al rimborso delle spese di lite sul presupposto della “mancata conferma” dell’adesione all’eccezione di incompetenza sollevata dalle controparti;

con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione della tariffa professionale di cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella 2, scaglione IV (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il giudice a quo erroneamente individuato lo scaglione applicabile al caso di specie in ragione del valore della controversia;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono manifestamente infondati;

preliminarmente, osserva il Collegio come il giudice a quo abbia condannato l’odierno ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, non già sul presupposto della “mancata conferma” dell’adesione all’eccezione di incompetenza sollevate dalle controparti, bensì in forza del fondamentale principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., non avendo, in ogni caso, ravvisato alcuna legittima ragione idonea a derogarvi;

quanto all’asserita erroneità, ai fini della determinazione degli importi dovuti a titolo di rimborso delle spese di lite, dell’individuazione dello scaglione delle tariffe professionali applicabile al caso di specie, è appena il caso di rilevare la piena congruità delle somme determinate dal giudice a quo, avendo quest’ultimo individuato, in sede di liquidazione, importi pienamente rispettosi dei parametri minimi e massimi previsti dallo scaglione tariffario determinato in relazione al valore concreto dell’odierna controversia;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguenza condanna del ricorrente al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione circa la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1 bis e 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1 bis e 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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