Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16929 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 12/08/2020), n.16929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25309-2018 proposto da:

HERA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

MARIACHIARA GIAMPAOLO;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’Avvocato ALBERTO BOER, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 768/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/07/2018 R.G.N. 246/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con lettera del 27.11.2014 C.N., dipendente della Hera spa, è stato licenziato senza preavviso, con riferimento alla contestazione disciplinare del 14.11.2014, con la quale – avuto riguardo alla attività posta in essere nei giorni (OMISSIS) e ivi descritte-erano state giudicate come comportamenti non compatibili con lo stato di salute dichiarato; nella medesima lettera di addebito era stato fatto, altresì, riferimento a quattro provvedimenti disciplinari riportati nel biennio precedente.

2. Impugnato il licenziamento, con pronuncia pubblicata il 28.2.2018, il Tribunale di Bologna, confermando l’ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria del procedimento regolato dalla L. n. 92 del 2012, ha respinto la domanda formulata dal C..

3. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 768 del 2018, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha invece annullato il licenziamento perchè ritenuto illegittimo; ha ordinato alla Hera spa di reintegrare il C. nel posto di lavoro con condanna a corrispondere una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonchè alla regolarizzazione contributiva e previdenziale; ha condannato, infine, la società al pagamento di tutte le spese legali, ivi comprese quelle già corrisposte dal C. in favore del quale disponeva la restituzione.

4. A fondamento della decisione la Corte territoriale, dopo avere valutato tutto il materiale probatorio, ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, non era ravvisabile nè la simulazione, quanto alle patologie di cui ai certificati che avevano determinato l’assenza del lavoro (patologia depressiva reattiva) nè era stato provato che il C., all’epoca nella quale la osservazione investigativa della sua condotta era stata svolta, fosse ancora affetto da lombo-sciatalgia, sicchè l’attività accertata non risultava, per il suo contenuto, idonea a concretare una condotta tale da porre in pericolo la integrità psico-fisica o determinare una recidiva nella patologia lombo-sciatica anche presumendosi in corso una fase di convalescenza e neppure a pregiudicare o a ritardare la guarigione anche nel caso, sebbene escluso, della persistenza ancora attuale della patologia.

5. Quanto alla tutela, reputando una ipotesi di insussistenza del fatto, i giudici di seconde cure hanno riconosciuto quella prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

6. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Hera spa affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso C.N..

7. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

8. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2735 c.c. e art. 115 c.p.c., per la errata interpretazione del valore delle dichiarazioni del C., ossia della confessione del giorno (OMISSIS) fatta circa la preesistente lombosciatalgia davanti ai rappresentanti del datore di lavoro. Viene censurato l’assunto del giudici di appello lì dove è stato ritenuto che la dichiarazione (“di avere ancora male alla schiena e di necessitare di ulteriore periodo di astensione” sebbene poi il quadro clinico attestato dal medico di base fosse diverso) poteva al più essere ricondotta ad una confessione stragiudiziale resa ad un terzo, non emergendo poteri di rappresentanza conferiti dalla società in capo ai due dipendenti presenti al colloquio e come tale liberamente valutabile dal giudice, quando invece risultava che i soggetti che parteciparono al colloquio erano rappresentanti di Hera spa, come accertato dal Tribunale con affermazione non censurata in sede di gravame. Da ciò la ricorrente deduce che la confessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2735 c.c., aveva prova legale.

3. Con il secondo motivo la società censura la violazione dell’art. 111 Cost., art. 24 Cost., art. 3 Cost., comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito utilizzato la propria scienza privata quale criterio per operare un giudizio medico in dissenso dal CTU e per avere adottato un ragionamento viziato a causa della ingiustificata mancata ammissione dei mezzi di prova, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5.

4. Il primo motivo non è fondato.

5. In primo luogo, va sottolineato che la Corte territoriale, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivato, ha precisato che non erano emersi poteri di rappresentanza conferiti dalla società in capo ai due dipendenti presenti al colloquio del (OMISSIS) ove il C. aveva dichiarato di “avere ancora male alla schiena e deambulazione insicura”.

6. Nè è condivisibile l’assunto del ricorrente circa l’asserito giudicato interno che si era formato sul punto di essere i due dipendenti rappresentanti della società, come affermato dal Tribunale in primo grado con argomentazione non censurata in sede di gravame.

7. In tema di appello, infatti, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 21566 del 2017; Cass. n. 4732 del 2012; Cass. n. 726/2006).

8. Nel caso in esame, limitatamente alla qualità dei dipendenti (presenti alla affermazione del C.) della società e al ruolo da questi rivestito, non può dirsi che si sia in presenza di una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza “fatto – norma – effetto” suscettibile di acquisite autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, ma solo di un passaggio logico della ratio decidendi del primo giudice.

9. In secondo luogo, deve precisarsi che, in sede di legittimità (Cass. n. 21509 del 2011; Cass. n. 5725 del 2019), è stato più volte sottolineato il principio che la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già opinioni o giudizi.

10. Nella fattispecie in esame, pertanto, la dichiarazione di avere dolore alla schiena (resa dal lavoratore precedentemente ai fatti contestati) costituisce espressione di una valutazione, o meglio di una sensazione, soggettiva sul suo stato di salute che, per avere fondatezza sotto il profilo tecnico-giuridico, avrebbe dovuto essere accertata con uni, attestazione medica di un esercente una professione sanitaria, ma non rappresenta certo una confessione di un fatto sfavorevole al confitente, con i conseguenti vincoli discendenti dal valore di prova legale.

11. Il secondo motivo è parimenti infondato.

12. E’ principio consolidato presso questa Corte (Cass. n. 30733 del 2017; Cass. n. 14759 del 2017) che il giudice del merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche.

13. I giudici di seconde cure, con argomentazioni adeguate e fondate sull’esame degli elaborati peritali e della documentazione in atti, hanno ritenuto non provato che il C., all’epoca nella quale la osservazione investigativa delle sue condotte era stata svolta, fosse ancora affetto da lombo-sciatalgia.

14. In ordine, invece, alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione delle suddette disposizioni non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960): ipotesi, queste, non denunziate nel caso in esame.

15. Quanto, poi, alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., essa si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935).

16. In verità, osserva il Collegio che le articolazioni delle censure, come formulate, si risolvono, in sostanza, nella richiesta di riesame dell’accertamento operato dalla Corte territoriale in fatto, che non è deferibile al giudice di legittimità cui spetta solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16.12.2011 n. 27197; Cass. 19.3.2009 n. 6694).

17. Infine, va considerato che, nell’attività di valutazione delle prove, non è necessario che il giudice del merito prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte quelle logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 24542 del 2009; Cass. n. 19748 del 2011).

18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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