Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16929 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10797-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 109/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 14/11/2014, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, di professione “medico di base convenzionato con il SSN”, avverso il silenzio – rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni 2008 e 2009.

Il contribuente non resiste.

Diritto

IN DIRITTO

L’unico motivo, con il quale si denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere la CTR ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione nonostante la presenza nel corso del 2008 di un lavoratore dipendente non occasionale part-time, è fondato.

Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nel caso di specie, concernente attività del medico di base convenzionato con il SSN, nel quale la presenza di personale appare limitata ad una sola persona nel corso del 2008 con relativi costi per Euro 12.768,00, la su esposta soglia minima non è stata superata.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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