Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16929 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20012/2016 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 8,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONSUELO FEROCI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA U.T.G. DI TERAMO, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto n. Rep. 110/2016 del GIUDICE DI PACE di TERAMO,

depositato il 04/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il sig. B.P., cittadino albanese, ricorre per cassazione, con due motivi, avverso il decreto con cui il Giudice di pace di Teramo ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto il 28 aprile 2016;

l’autorità intimata non si è difesa;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata disapplicazione di precedente decreto espulsivo del 2 ottobre 2014 (che sarebbe alla base della nuova espulsione, disposta per violazione dell’art. 13, comma 13, T.U. IMM.) nullo per omessa traduzione in lingua albanese, è inammissibile a causa dell’omessa produzione di copia di tale documento (con conseguente impossibilità di verifica fattuale dell’assunto del ricorrente);

il secondo motivo, con cui si contesta la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria, è inammissibile attenendo a profilo rilevante agli effetti dell’esecuzione dell’espulsione e non della sua legittimità (per tutte, Cass. 20/06/2012, n. 10243; 11/09/2012, n. 15185);

l’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso; in mancanza di attività difensiva della controparte non occorre provvedere sulle spese processuali.

poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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