Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16929 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16929
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
ZIANI GIANFRANCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del
17.9.09, depositata il 23/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci (per delega avv.
Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI
Massimo che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 125/2009 la Corte d’appello di Trieste, accogliendo l’appello dell’INPS, ha rigettato la domanda di R.R. intesa ad ottenere la condanna dell’Istituto alla perequazione annuale della maggiorazione per gli ex combattenti di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 6 dalla data di entrata in vigore della legge e non dalla data del pensionamento.
Avverso questa sentenza l’interessata ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione della L. n. 140 del 1985, art. 6, L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, e della L. n. 87 del 1953, art. 23 sostiene che la norma di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, è innovativa e non ha effetto retroattivo e che la L. n. 140 del 1985, art. 6 deve essere interpretato nel senso che la perequazione della maggiorazione in questione opera dal momento dell’entrata in vigore della legge e non dalla data del pensionamento. Sostiene ancora che l’interpretazione delle norme suddette data dalla Corte d’appello si pone in contrasto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848.
L’INPS ha resistito con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, come già largamente motivato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., è infondato alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. n. 13233/2009, n. 13724/2009, n. 14836/2009, n. 15056/2009, n. 21360/2010, n. 2057/2011 e numerose altre conformi), nonchè della sentenza costituzionale n. 401/2008.
La questione della violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo da parte della L. n. 244 del 2007 è irrilevante, dal momento che la corretta interpretazione della L. n. 140 del 1985, art. 6 nel senso espresso dalle pronunce di questa Corte, prescinde del tutto dalla norma di interpretazione autentica.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1000,00 per onorario ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011