Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16928 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 16928 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto
DA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
.5.5zA2-/LeA– .2 9
/-e.uotx_.
ia Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,
rappresentato

e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

SGROI

ANTONINO, LELIO MARITATO e LUIGI CALIULO per procura in calce al
ricorso
Ricorrente
CONTRO
7_0 ,01

M.D.M. SPORT SYSTEM S.r ., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.
GO

Data pubblicazione: 24/07/2014

2

20, presso lo studio dell’Avv. MARIO ANTONI04/111, rappresentata e difesa
dall’Avv. FRANCESCO ANDRONICO del foro di Catania per procura in
calce al co roricorso
Controroricorrente

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentane pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio
degli Avv.ti DAMIANI LAURA, LORELLA FRASCONA’ e GIANDOMENICO
CATALANO, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce
al ricorso

1-

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per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di CATANIA n.
q45/08 del 19.06.2008/25.07.2008 nelle cause iscritte ai n.ri 269 e 341 R.G.
dell’anno 2004.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.06.2014
dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
o/t-02
udito l’Avv. CARLA D’ALOISIO, per delega (dell’Avv. ANTONINO SGROI,

per l’INPS
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 13.02.2001, la M.D.M. Sport System

S.r.l.

conveniva in giudizio l’INPS e l’INAIL per sentir accertare la regolarità

NONCHE’ CONTRO

contributiva negata dagli enti previdenziali, che sulla base di accertamenti
ispettivi avevano riconosciuto sgravi capitari in luogo dei maggiori sgravi
totali.
Il Tribunale di Catania con sentenza del 27.01.2004 accoglieva la domanda

Corte di Appello di Catania con sentenza n. 245 del 2008.

La Corte territoriale ha osservato che la società appellata aveva adempiuto

e tale decisione, impugnata dall’INPS e dall’INAIL, è stata confermata dalla

‘-

all’onere probatorio circa la sussistenza degli elementi di fatto che
smentivano le contestazioni degli enti previdenziali sia con riferimento alle
retribuzioni non denunciate attinenti ad inizio di attività lavorativa sia con
riferimento alle mansioni dei dipendenti Ballato (manovale), Biffi, Mauri e
Franco (canneggiatori), Di Claudio (carpentiere).
5. L’INPS ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi..
La M.D.M. Sport System resiste con controricorso.
L’INAIL ha depositato delega in calce al ricorso.
6. Con il primo motivo del ricorso l’INPS lamenta violazione dell’art. 112
CPC in relazione all’art. 59 del DPR n. 218/1978, alll’art. 1 del D.L. n.
71/1993, all’art. 4 della legge n. 449/1997, sostenendo che il giudice di
appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul capo del gravame relativo
all’inesistenza in capo alla MDM del diritto agi sgravi nella misura effettuata
con riferimento ai mesi di marzo e settembre 1998 e al periodo lugliodicembre 1999. .
Il motivo è privo di pregio e va disatteso, in quanto, il ricorso, pur riportando
il contenuto dell’atto di costituzione in primo grado, non ha provveduto a
trascrivere il relativo passo dell’atto di appello, limitandosi ad affermare che

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l’istituto “ribadiva quanto rilevato ed eccepito con comparsa di risposta (cfr
pag. 7 del ricorso per cassazione), con ciò non rispettando il principio di
autosufficienza, costituente un requisito essenziale del ricorso ( sul punto è
costante l’indirizzo giurisprudenziale).

dell’art. 2697 Cod. Civ. e di altre norme di legge, sostenendo che la società
non avrebbe, contrariamente a quanto asserito dal giudice di appello,
provato le contestazioni esposte nel ricorso con riferimento al verbale di
accertamento.
Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto ex art. 366 bis CPC :
“Se possa o meno essere dichiarato il diritto della società

MDM a fruire

dello sgravio totale invece che dello sgravio capitarlo per i mesi di marzo e
settembre 1998 e per il periodo luglio- dicembre 1999 allorché la società
non abbia dato prova positiva dei fatti costitutivi del diritto a fruire dello
sgravio totale invece che dello sgravio capitano nel procedimento
giudiziario”
Il motivo è inammissibile e non risponde ai criteri fissati dall’art. 366 bis
CPC, attesa la genericità del quesito, che invita il giudice di legittimità al
riesame della situazione probatoria, avendo peraltro il giudice di merito
ritenuto sussistente la prova, con corretta applicazione del riparto
dell’onere, e avendo valutato le risultanze testimoniali nel senso
dell’inidoneità delle dichiarazioni dei lavoratori perché aventi in causa
concreto interesse e dell’attendibilità del teste Caruso (capocantiere) con
riferimento alle mansioni.
8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 8 della legge

7. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione

5

n. 407 del 1990, perché lo sgravio contributivo per il lavoratore Biffi non era
dovuto in quanto assunto in sostituzione del lavoratore Schembri.
Al riguardo viene formulato il seguente quesito di diritto: “Se possa o meno
essere dichiarato il diritto della società MDM a fruire dello sgravio di cui al

lavoratore Biffi Salvatore, per il mese di dicembre 1999; assunzione
avvenuta in sostituzione del lavoratore licenziato il 30 ottobre 1999, Sig.
Schembri Corrado Massimo”
Il motivo è inammissibile, perché la

regula iuris viene enunciata solo

genericamente e non è pertinente alla soluzione offerta sul punto, giacché
dà per scontata l’esistenza delle ragioni sostitutive senza una valutazione in
fatto, per cui la diversità delle mansioni tra i due lavoratori, affermata dal
giudice di appello, in carenza di altri elementi, è di per sé un
apprezzamento idoneo ad escludere la ricorrenza dell’ipotesi di sostituzione
di cui alla richiamata norma di cui all’art. 8 della legge n. 407 del 1990.
9. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese nei confronti dell’INAIL, per non
avere svolto alcuna attività difensiva, essendosi limitato a depositare, come
già detto, atto di delega in calce al ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore della resistente MDM, che liquida in € 100,00 per
esborsi ed € 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Nulla per le

nono comma della legge n. 407 del 1990 con riguardo all’assunzione del

6

spese nei confronti dell’INAIL.
Così deciso in Roma addì 17 giugno 2014

Il Consigliere rel. estensore

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