Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16928 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12283-2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANLUCA FUSCHETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 23/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MUCCI ROBERTO, il quale chiede

il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza, sussistendo la

competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Roma o, in via

alternativa, del Tribunale di Napoli; conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con citazione per querela di falso, M.A. ha convenuto l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di accertare la falsità della firma apparentemente ascrivibile ad M.A. apposta sull’avviso di ricevimento relativo a una raccomandata afferente alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca;

con ordinanza resa in data 23/3/2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato la propria incompetenza per essere inderogabilmente competente per territorio il Tribunale di Roma o il Tribunale di Napoli;

a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come, nel caso di specie, dovendo trovare applicazione i criteri relativi al foro generale delle persone giuridiche di cui all’art. 19 c.p.c., la competenza territoriale doveva essere attribuita al Tribunale di Roma (foro della sede della convenuta) o al Tribunale di Napoli (foro della sede secondaria con rappresentante autorizzato a stare in giudizio), atteso che la parte convenuta aveva allegato di aver sede a Roma, e che la stessa, in sede di costituzione, aveva allegato una procura speciale estesa ai responsabili delle strutture organizzative con riferimento esclusivo alle attività di competenza delle strutture regionali (nella specie coincidente con la direzione regionale Campania in Napoli);

avverso il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, M.A. s.p.a. ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 47 c.p.c.;

l’Agenzia delle entrate riscossione si è costituita depositando memoria;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso proposto, M.A. censura il provvedimento impugnato, rilevando di aver proposto querela di falso avverso un provvedimento emesso da Equitalia Sud s.p.a. agente della riscossione per la Provincia di Caserta (oggi Agenzia entrate riscossione), costituente un’articolazione organizzativa della parte convenuta avente una propria sede esecutiva in Caserta, suscettibile di stare in giudizio autonomamente, con il conseguente radicamento della competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

il regolamento è infondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa – in mancanza di una specifica disposizione normativa – sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito (v., da ultimo, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020, Rv. 657820 – 02);

pertanto, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., in caso di persone giuridiche è competente il giudice del luogo dove ha la sede, ovvero, alternativamente, il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda;

nel caso di specie, varrà considerare come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia stata istituita con il D.L. n. 193 del 2016 (convertito dalla L. n. 225 del 2016) che l’ha qualificata come “ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze” (art. 1, comma 3), al cui statuto è rimessa, tra le altre materie, la disciplina delle “funzioni e delle competenze degli organi” (art. 1. comma 5), sul presupposto che, “salvo quanto previsto dal presente decreto, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del c.c. e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private” (art. 1, comma 6);

lo Statuto dell’Agenzia delle entrate-riscossione è stato approvato con D.P.C.M. 5 giugno 2017 (“Approvazione dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”) e dispone, all’art. 1, comma 5, che “l’Agenzia ha sede legale in Roma e si può articolare in strutture centrali e periferiche”;

in coerenza a tali previsioni, il “Regolamento di amministrazione”, deliberato dal Comitato di Gestione del 26 marzo 2018 (e approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 19 maggio 2018, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 60), dispone che “l’Ente si articola in strutture centrali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, nonchè di erogazione di servizi gestionali-operativi accentrati sia di corporate che di riscossione, e in strutture regionali, organizzate con logica di presidio territoriale-geografico e con funzioni di gestione e coordinamento delle relative attività operative correlate alla riscossione” (art. 3, comma 3);

le strutture centrali dell’Ente “sono costituite da Direzioni Centrali e da Aree. Le Aree sono articolate in Direzioni” (art. 5, comma 1);

le Strutture regionali dell’Ente, invece, sono costituite dalle Direzioni regionali, all’interno delle quali sono presenti le Aree territoriali (art. 6, comma 1): le Direzioni regionali sono “istituite con riferimento a ciascuna regione del territorio nazionale” (art. 6, comma 2), mentre le Aree territoriali “sono istituite con competenza su base provinciale ovvero anche sovra-provinciale” (art. 6, comma 7);

ciò posto, la circostanza che la norma fondamentale di organizzazione dell’Ente (art. 3, comma 3) sancisce che quest’ultimo è articolato in strutture centrali e regionali induce a ritenere che le ulteriori articolazioni interne a queste ultime (e in particolar modo le articolazioni sub-regionali, ossia le Aree su base provinciale o sovra-provinciale) rappresentino delle forme organizzative (per l’appunto) meramente interne, prive di alcuna rilevanza (esterna) nell’ambito dei rapporti con i terzi, sì da escludere che le stesse valgano a costituire uno “stabilimento” con “rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda” ai sensi dell’art. 19 c.p.c.;

proprio in coerenza a tali premesse, il giudice a quo ha correttamente valorizzato la circostanza che la procura speciale depositata in giudizio dalla parte convenuta facesse “riferimento esclusivo” alle “attività di competenza delle strutture regionali di appartenenza avente ad oggetto la rappresentanza sostanziale e processuale dell’ente”, e che, con il “predetto atto per la regione Campania è stata rilasciata procura alla responsabile del contenzioso regionale domiciliato presso la sede della direzione regionale Campania in Napoli”;

l’analisi di tali atti, conseguentemente, induce a ritenere che solo la sede centrale (Roma) e quella regionale (Napoli) siano identificabili quali, rispettivamente, sede dell’ente e stabilimento con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., con la conseguente correttezza della decisione emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella parte in cui ha individuato, quali giudici funzionalmente competenti per territorio, il Tribunale di Roma o il Tribunale di Napoli;

sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere rigettato l’odierno regolamento di competenza, con la conseguente dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Roma o del Tribunale di Napoli;

la complessità degli accertamenti di fatto imposti dall’odierno regolamento di competenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, oltre all’attestazione circa la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma o del Tribunale di Napoli.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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