Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16928 del 07/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15330/2016 proposto da:

N.L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE

MADONNE, 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PIGNATARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO GIUNTA;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RAGUSA

47, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TURCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RODOLFO BARBIROTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2016 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Caltanissetta, accogliendo il gravame del sig. L.L., ha riformato la sentenza di primo grado con cui al predetto era stata addebitata la separazione dalla moglie sig.ra N.L.S.;

la Corte ha ritenuto che le circostanze poste dal Tribunale a base della opposta decisione fossero insufficienti a giustificare l’addebito della separazione, riducendosi in buona sostanza ad occasionali “battutine” insultanti, delle quali non era stata dimostrata la reiterazione nel tempo; mentre il rinvio a giudizio del sig. L., su denuncia della moglie, per il reato di maltrattamenti in famiglia consumato dal 2005 al 2012 – sopraggiunto alla sentenza appellata – contrastava con l’affermazione della stessa sig.ra N. secondo cui la vita tra i coniugi era sempre trascorsa serena – escluse le normali incomprensioni di coppia – scevra da contrasti e tensioni fino all’estate del 2012, quando il marito, inaspettatamente, aveva assunte) una condotta ostile, offensiva e provocatoria e le inviava messaggi (sms) con espressioni e appellativi ingiuriosi; la divergenza delle versioni fornite dall’appellata in ordine all’andamento nel tempo della vita coniugale privava le stesse di attendibilità:

la sig.ra N. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che il processo di appello non sia stato sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 654 c.p.c., a seguito del rinvio a giudizio del sig. L. per il reato di maltrattamenti in famiglia, è infondato non essendo stato dedotta, altresì, l’avvenuta costituzione della sig.ra N. quale parte civile nel processo penale, in difetto della quale non può prodursi, ai sensi del richiamato art. 654 c.p.p., l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile;

il secondo motivo, con il quale si censura l’omesso esame del fatto decisivo costituito dal rinvio a giudizio di cui sopra, è infondato avendo, al contrario, la Corte d’appello preso in esame tale circostanza, come riferito sopra;

il terzo motivo, con il quale si censura l’omesso esame di tre sms ingiuriosi inviati alla ricorrente dal marito il 25 giugno 2012, è infondato, atteso che tali messaggi, per il loro contenuto, numero concentrazione nella stessa giornata, non possono essere considerati decisivi ai fini dell’accertamento delle gravi violazioni dei doveri coniugali giustificanti l’addebito della separazione;

il ricorso va in conclusione respinto;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13. comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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