Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16928 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 04/08/2011), n.16928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv.

ZANGHI’ GIUSEPPE, giusta procura a margine dei ricorsi introduttivi;

– ricorrenti –

contro

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS) – Società per

Azioni, già Ferrovie dello Stato – Società di trasporti e Servizi

per Azioni, Società con socio unico soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA, in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine della memoria;

– resistente –

avverso la sentenza n. 398/2010 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 29/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito per la resistente l’Avvocato Gaetano Giannì (per delega avv.

Arturo Maresca) che si riporta agli scritti, chiedendo

l’ammissibilità;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.M., dott. Ignazio Patrone;

esaminati gli atti, osserva:

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i sigg.ri G. + altri litisconsorti, hanno convenuto davanti al Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, la Rete Ferroviaria Italiana spa, per veder accertare il proprio asserito diritto al ricalcolo dell’assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 CCNL 6 febbraio 1998 con l’inclusione dell’E.D.R. previsto dall’accordo 8 novembre 1995 e, per l’effetto, per sentir condannare la Società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, con interessi e rivalutazione, con regolarizzazione della posizione anche a livello contributivo.

Si è costituita in giudizio Rete Ferroviaria Italiana eccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Giudice adito non ricorrendo, nel caso di specie, nessuno dei presupposti richiesti dall’art. 413 c.p.c. che potesse giustificare il radicarsi della controversia davanti al Tribunale di Catania.

Con sentenza del 29 gennaio 2010, n. 398, depositata in pari data, il Tribunale Civile di Catania, in funzione di Giudice Unico del Lavoro di primo grado, dichiarava la propria incompetenza territoriale riconoscendo territorialmente competente, in via alternativa, il Tribunale di Messina ovvero il Tribunale di Roma.

Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso ex art. 47 c.p.c. chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “ritenuta la natura nautica del rapporto di lavoro de quo agitur, ritenere e dichiarare l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 603 cod. nav., e per l’effetto pronunziare la competenza del Tribunale di Catania, Giudice del Lavoro e rimettere le parti innanzi al Giudice competente”.

La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. -RFI- ha presentato memoria ex art. 47 c.p.c..

I ricorrenti hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Il ricorso, con cui si denuncia la violazione, da parte dell’impugnata sentenza, dell’art. 603 cod. nav., la falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., e la violazione dell’art. 115 c.p.c. sulla base di difetto di motivazione per travisamento dei fatti, è manifestamente fondato e per l’effetto l’impugnato provvedimento va cassato. Sul punto, infatti, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi a S.U. con argomentazioni pienamente condivisibili.

E’ stato in proposito affermato che “il rapporto di lavoro che intercorre tra l’ente ferrovie dello Stato (nelle diverse denominazioni succedutesi nel tempo) – armatore delle navi traghetto sulla tratta stretto di Messina – ed il personale che presta lavoro subordinato alle dipendenze di detto ente sulle cennate navi traghetto è sicuramente lavoro nautico, poichè tutte le persone che prestano attività lavorativa per il servizio della nave (inteso in senso ampiamente lato) fanno parte dell’equipaggio e quindi rientrano nella categoria gente di mare ex art. 114 cod. nav. E segg.”.

Da tale qualificazione dei ricorrenti discende l’applicazione dei criteri fissati dall’art. 603 cod. nav. (Cass. n. 7923/1998) e, quindi, pacificamente, nella specie, la competenza territoriale del Tribunale di Catania, dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Catania e condanna la resistente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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