Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16927 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. II, 04/08/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 04/08/2011), n.16927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato D’ANTONIO MAURO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA nella qualità di

Concessionaria illo tempore del servizio nazionale di riscossione per

la provincia di Roma;

EQUITALIA GERIT SPA nella qualità di Concessionaria pro tempore del

servizio nazionale di riscossione per la provincia di Roma;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9173/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

24.9.07, depositata il 26/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.A. proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale con la quale venivano richieste somme per sanzioni amministrative, deducendo la prescrizione del diritto o la nullità della cartella.

Il giudice di pace di Roma, con la sentenza impugnata, pubblicata il 26 febbraio 2008, accoglieva l’opposizione e compensava le spese, motivando quest’ultima decisione con la possibilità da parte dell’attrice di risolvere la questione in via amministrativa, chiedendo lo sgravio delle somme richieste, come indicato del resto dalla stessa cartella esattoriale. La ricorrente articola un unico motivo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè vizi di motivazione. Osserva la ricorrente di essere stata costretta ad intraprendere l’azione giudiziaria per non dover sottostare alla illegittima richiesta di pagamento con il conseguente esborso. La decisione adottata violava i principi in materia e la motivazione risultava apodittica, posto che la tutela in via amministrativa non garantiva l’esclusione della sottoposizione all’azione esecutiva. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La sentenza è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore della L. n. 52 del 2006 (in vigore dal 1 marzo 2006) e di conseguenza nel regime previsto dall’art. 616 c.p.c. nel testo vigente a seguito della intervenuta modifica, in base al quale tale sentenza poteva essere impugnata solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, e quindi per violazione di legge, nonchè, per effetto dell’art. 360 c.p.c., u.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 anche per vizio di motivazione.

Il ricorso è fondato e va accolto sotto entrambi i denunciati profili. In primo luogo non può costituire motivo di compensazione delle spese la scelta operata dalla parte di tutelare il proprio diritto avanti alla giurisdizione ordinaria, piuttosto che affidarsi alla strada amministrativa indicata dal Giudice di Pace, anche a fronte della incertezza dell’esito di quest’ultima. Nè tale scelta, prevista in via generale dall’ordinamento e garantita dalla Carta costituzionale, può essere penalizzata come tale sotto il profilo della regolamentazione delle spese del giudizio. Sussiste, poi, il dedotto vizio di motivazione non avendo il giudice a quo chiarito come la eventuale via amministrativa avrebbe potuto con certezza evitare il ricorso alla tutela giudiziaria ed in ogni caso evitare di esporre il titolare del diritto a pregiudizi di qualsiasi genere.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro giudice di pace dello stesso Ufficio, che deciderà anche sulle spese.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro Giudice di Pace di Roma, che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA