Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16927 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. II, 04/08/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 04/08/2011), n.16927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO
MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato D’ANTONIO MAURO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA nella qualità di
Concessionaria illo tempore del servizio nazionale di riscossione per
la provincia di Roma;
EQUITALIA GERIT SPA nella qualità di Concessionaria pro tempore del
servizio nazionale di riscossione per la provincia di Roma;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9173/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del
24.9.07, depositata il 26/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO
Rosario Giovanni, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis
c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.A. proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale con la quale venivano richieste somme per sanzioni amministrative, deducendo la prescrizione del diritto o la nullità della cartella.
Il giudice di pace di Roma, con la sentenza impugnata, pubblicata il 26 febbraio 2008, accoglieva l’opposizione e compensava le spese, motivando quest’ultima decisione con la possibilità da parte dell’attrice di risolvere la questione in via amministrativa, chiedendo lo sgravio delle somme richieste, come indicato del resto dalla stessa cartella esattoriale. La ricorrente articola un unico motivo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè vizi di motivazione. Osserva la ricorrente di essere stata costretta ad intraprendere l’azione giudiziaria per non dover sottostare alla illegittima richiesta di pagamento con il conseguente esborso. La decisione adottata violava i principi in materia e la motivazione risultava apodittica, posto che la tutela in via amministrativa non garantiva l’esclusione della sottoposizione all’azione esecutiva. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La sentenza è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore della L. n. 52 del 2006 (in vigore dal 1 marzo 2006) e di conseguenza nel regime previsto dall’art. 616 c.p.c. nel testo vigente a seguito della intervenuta modifica, in base al quale tale sentenza poteva essere impugnata solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, e quindi per violazione di legge, nonchè, per effetto dell’art. 360 c.p.c., u.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 anche per vizio di motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto sotto entrambi i denunciati profili. In primo luogo non può costituire motivo di compensazione delle spese la scelta operata dalla parte di tutelare il proprio diritto avanti alla giurisdizione ordinaria, piuttosto che affidarsi alla strada amministrativa indicata dal Giudice di Pace, anche a fronte della incertezza dell’esito di quest’ultima. Nè tale scelta, prevista in via generale dall’ordinamento e garantita dalla Carta costituzionale, può essere penalizzata come tale sotto il profilo della regolamentazione delle spese del giudizio. Sussiste, poi, il dedotto vizio di motivazione non avendo il giudice a quo chiarito come la eventuale via amministrativa avrebbe potuto con certezza evitare il ricorso alla tutela giudiziaria ed in ogni caso evitare di esporre il titolare del diritto a pregiudizi di qualsiasi genere.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro giudice di pace dello stesso Ufficio, che deciderà anche sulle spese.
P.T.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro Giudice di Pace di Roma, che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011