Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16926 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9334-2020 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CLAUDIA DE PALMA;

– ricorrente –

contro

RU.IS.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2638/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 23/12/2019, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da R.A. per la condanna di Ru.Is. al risarcimento del danno dalla prima asseritamente subiti quali conseguenze del reato di cui all’art. 677 c.p., comma 3 (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, con creazione di pericolo per le persone), giudizialmente accertato come commesso dalla Ru.;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riscontrato la mancata concreta dimostrazione, da parte della R., di alcuna conseguenza dannosa effettivamente subita per effetto della condotta penalmente illecita ascritta alla controparte;

avverso la sentenza d’appello, R.A. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

Ru.Is. non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

dev’essere preliminarmente rilevata l’improcedibilità dell’odierno ricorso, non avendo la ricorrente provveduto al tempestivo deposito della copia della sentenza impugnata munita della corrispondente relazione di notificazione; sentenza pubblicata in data 23/12/2019 e asseritamente notificata (secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente) in data 30/12/2019, a fronte dell’avvenuta notificazione del ricorso in data 27/2/2020;

sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione (come nel caso di specie), il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 (Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363 – 01 e successive conformi);

il mancato tempestivo deposito, entro i termini indicati, della sentenza impugnata munita della corrispondente relazione di notificazione impone l’inevitabile conseguenza della dichiarazione di improcedibilità del ricorso;

alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso non segue l’adozione di alcun provvedimento, in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo alcun intimato svolto difese in questa sede;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

PQM

Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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