Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16926 del 12/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 12/08/2020), n.16926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9277-2016 proposto da:

VENTURA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentata e difesa dagli

avvocati FRANCESCO SAVERIO DE NARDIS, e GUGLIELMO SANTELLA;

– ricorrente –

e contro

S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 879/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/09/2015, R.G.N. 1421/2013.

 

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Ventura s.r.l. e S.S. in relazione al periodo decorrente dal 22.7.2009 al 16.11.2009 aveva condannato la prima al pagamento in favore della seconda, a titolo di differenze retributive, della somma di Euro 8.908,99, oltre accessori;

1.1. che il giudice di secondo grado, rilevato che in prime cure vi era stata violazione del termine dilatorio di comparizione stabilito dall’art. 415 c.p.c., comma 5, trattenuta la causa in decisione, ha ritenuto che la prova orale avesse confermato la esistenza, le mansioni (di impiegata) e la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della Ventura s.r.l. quali dedotti dalla S.; in assenza di specifica contestazione e attesa la attendibilità dei conteggi allegati al ricorso in relazione al contratto collettivo di riferimento ha liquidato le differenze retributive nella misura richiesta dalla lavoratrice;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Ventura s.r.l. sulla base di un motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. censurando la sentenza impugnata in punto di accertamento della natura subordinata del dedotto rapporto; sostiene, in particolare, che era stata omessa la verifica dell’elemento della eterodirezione, avendo il giudice di appello sostanzialmente fondato l’assunto della natura subordinata del rapporto in oggetto sulla sola prova della presenza della S. nei locali della società, prova non corredata neppure dalla indicazione delle mansioni in tesi espletate dalla S. e del loro collegamento con l’attività della odierna ricorrente;

2. che il motivo è infondato;

2.1. che, come è noto, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che siano idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. n. 14160 del 2014, Cass. n.. 16681 del 2007);

2.2. che l’accertamento alla base della sentenza impugnata non si pone in contrasto con i tradizionali parametri normativi di verifica della subordinazione ed, in particolare, con la necessità della esistenza di etero direzione nell’espletamento della prestazione lavorativa, in quanto il ricorrere in concreto di tale requisito risulta frutto di ragionamento presuntivo del giudice di merito, ragionamento fondato, in definitiva, sulla non plausibilità di una presenza quotidiana della S. nei locali dell’Agenzia, in assenza di una ragione lavorativa e sulla non contestazione da parte della società dell’espletamento delle mansioni di impiegata;

2.3. che le censure di parte ricorrente, formalmente veicolate come violazione di legge, le quali si risolvono nella critica all’accertamento al quale è pervenuto il giudice di appello sulla base delle emergenze probatorie sono inammissibili alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonchè scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 24679 del 2013, Cass. n. 2197 del 2011, Cass. n. 20455 del 2006, Cass. n. 7846 del 2006);

3. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

4. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2020

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