Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16926 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16926 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

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ORDINANZA
sul ricorso 24091-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
IACOBAZZI MARIA NICOLA, TOMANELLI VINCENZO,
FERRI VITO, SCARANGELLA ANTONIO, MANUZZI MARCO,
DE PINTO GIUSEPPE;
– intimati –

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Data pubblicazione: 05/07/2013

avverso la sentenza n. 5062/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 7/10/2010, depositata il 12/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI che si

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
MARCELLO MATERA che si riporta alla relazione scritta.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Bari, Ferri Vito,
Iacobazzi Maria Nicola, Tomanelli Vincenzo, Manuzzi Marco, De
Pinto Giuseppe, Scarangella Antonio, operai agricoli a tempo
determinato, convenivano in giudizio l’I.N.P.S., chiedendo la
riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno
2004. I ricorrenti, premesso che il suddetto trattamento di
disoccupazione era stato loro corrisposto dall’Ente previdenziale sulla
base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995,
sostenevano che lo stesso dovesse essere invece calcolato, ai sensi
dell’art. 4 del d. lgs. n. 146 del 1997, sui minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito. L’adito Tribunale
accoglieva la domanda includendo nella base di calcolo per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche le somme
corrisposte a titolo di quota di T.F.R. A seguito dell’appello proposto
dall’I.N.P.S., la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 5062/2010,
confermava la decisione di primo grado.
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre
l’I.N.P.S., affidandosi a due motivi.
Ric. 2011 n. 24091 sez. ML – ud. 23-05-2013
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riporta agli scritti.

I lavoratori sono rimasti intimati.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’I.N.P.S. lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 18, del D.L. n.
98/2011 convertito in legge n. 11/2011 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)
nonché violazione degli artt. 44, 49 e 53 del C.C.N.L. per gli operai

4, lett. a) del d.lgs. n. 314 del 1997 ed all’art. 3 del D.L. 14 giugno 1996,
n. 318, conv. nella legge 29 luglio 1996, n. 402, nonché in relazione agli
artt. 1362 e segg., 2120 cod. civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della legge
29 maggio 1982 n. 297 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) censurando la
sentenza per avere incluso, nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, anche la voce
denominata quota di T.F.R., voce che – contrariamente a quanto
affermato la Corte territoriale – ha natura di retribuzione differita.
E’ manifestamente fondato il secondo motivo (con
assorbimento del primo) alla stregua della recente giurisprudenza di
questa S.C. secondo cui, ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce
denominata quota di T.F.R dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, evidenziata nei prospetti paga ma non erogata se
non alla fine del rapporto di lavoro, va esclusa dal computo della
indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui al d.l. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito nella
legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non
Ric. 2011 n. 24091 sez. ML – ud. 23-05-2013
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agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998 in relazione all’art. 6, comma

può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa
rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna
illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia
collettiva (cfr. Cass. n. 200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20

e numerose altre conformi). Recentemente, peraltro, il significato della
norma di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 146 del 1997, individuato dalla
giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato anche dal legislatore, che
al d.l. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, conv. nella legge n. 111 dello
stesso anno, ha specificato che «il d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il
d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 conv. con modificazioni
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore
degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della
voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva».
Per tutto quanto sopra considerato, si propone raccoglimento del
secondo motivo di ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod.
proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata da parte ricorrente che non ha depositato memoria – e condivisa dal Procuratore generale,
che ha aderito alla relazione.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
Ric. 2011 n. 24091 sez. ML – ud. 23-05-2013
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maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011, n. 7118 del 10 maggio 2012

comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito, rigettando
la domanda di inclusione della quota di T.F.R. nella base di calcolo della
indennità di disoccupazione agricola.
4 – L’esito complessivo del giudizio e la relativa novità della tesi
propugnata dalla sentenza impugnata consigliano la compensazione

P . Q . M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda quanto alla inclusione della

quota di T.F.R. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione
agricola. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2013.

delle spese dell’intero processo.

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