Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16925 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. II, 11/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19389-2019 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato GABRIELE

FERABECOLI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in

ROMA, VIA TRIONFALE 5637;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 4296/2019 del TRIBUNALE di MILANO depositato il

14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M., dichiaratosi cittadino della (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 5.7.2018, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria o il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il ricorrente, privo di documenti d’identità del paese di origine dichiarato ((OMISSIS)), affermava di aver fatto ingresso irregolare in Italia il 3.9.2016 attraverso la frontiera marittima calabra, provenendo dalla Libia.

Sentito dalla Commissione Territoriale, dichiarava di essere nato e cresciuto a (OMISSIS), di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS) (detto anche (OMISSIS)) e di essere (OMISSIS). Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare dichiarava che i suoi genitori non erano sposati e vivevano separati, precisamente il ricorrente viveva con il padre mentre la sorella era con la madre. Alla morte del padre, uno zio, fratellastro del padre – che collaborava con il Ministro della Difesa ed era un uomo potente lo aveva cacciato da casa e si era rifiutato di riconoscergli l’eredità paterna. La madre del ricorrente si era rivolta alla polizia e al Tribunale, ma in entrambi i casi senza alcun esito. Lo zio, avendo saputo che la madre si era rivolta alla polizia, li aveva minacciati e qualche settimana dopo, durante la notte, alcune persone armate e mascherate erano entrate in casa, avevano ammanettato sia lui che la madre e la sorella e li avevano rapiti. Da quel momento il ricorrente era stato separato dai suoi familiari e non aveva più avuto loro notizie. Il ricorrente era stato portato in una foresta e imprigionato in una piccola struttura di legno per circa una settimana. Poi il ricorrente riusciva a fuggire. Dichiarava di essere andato in Burkina Faso e Niger, di essere stato venduto ad alcune persone che lo avevano portato in Libia, dove era stato messo in prigione per alcuni mesi e, dopo essere stato liberato, di aver lavorato per un signore che lo aveva aiutato ad imbarcarsi per l’Italia. Aggiungeva di aver lasciato il suo paese anche in considerazione delle minacce ricevute dai familiari delle vittime dello zio. Circa i timori relativi al ritorno nel suo paese, dichiarava di aver paura sia dello zio sia delle persone alle quali lo zio avrebbe fatto del male.

Con decreto n. 4296/2019, depositato in data 14.5.2019, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.

In via preliminare, il Collegio reputava non necessario procedere a rinnovare il colloquio personale con il ricorrente, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Nel merito, il Giudice riteneva che il racconto del ricorrente non fosse credibile a causa della mancanza di dettagli rispetto alle vicende personalmente vissute.

Quanto alla protezione sussidiaria, il Tribunale riteneva che nella fattispecie non ricorresse alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano, ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, non si ravvisava l’esistenza di alcun danno grave. Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, il Tribunale specificava come, a integrare la fattispecie, non fosse sufficiente l’esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indicassero che l’intero territorio del paese o una parte rilevante di esso fosse interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovasse a essere al suo interno fosse concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica.

Infine, secondo il Giudicante non ricorrevano neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendo escludo il rischio di essere immesso nuovamente, in seguito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili; laddove sussiste uno specifico onere in capo al richiedente, quantomeno di allegare i fattori di vulnerabilità.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione D.M. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto, nonostante la mancanza in atti della videoregistrazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 il Tribunale ometteva di procedere al colloquio personale con il ricorrente, pur avendo fissato udienza di comparizione delle parti.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – A fronte della giustificazione offerta dal Giudice di merito, in ordine alla fissazione, in ossequio al principio di diritto enunciato da Cass. n. 17717 del 2018, della udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 11, con espressa esclusione di “ripetere l’audizione” e di svolgere ulteriori incombenti istruttori (decreto impugnato, pag. 2), per essere “stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione”; tant’è che la difesa del ricorrente, “richiamata la vicenda personale del ricorrente negli esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine nè ha allegato fatti nuovi” (decreto, pag. 3) – la censura risulta nuova in quanto presentata per la prima volta innanzi a questa Corte (Cass. n. 33184 del 2019); non risultando peraltro nè che il ricorrente si fosse effettivamente presentato alla udienza fissata per la comparizione delle parti, nè che non si fosse presentato per legittimo impedimento; e neppure che la sua difesa avesse insistito in quella sede per la sua audizione, ovvero avesse tempestivamente e ritualmente impugnato detta decisione (decreto impugnato, pag. 2).

Non sussiste, d’altra parte, alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), per cui rettamente il Tribunale, dopo aver adempiuto all’obbligo di disporre l’udienza di comparizione delle parti, ha ritenuto di poter decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, e cioè il verbale o la trascrizione del colloquio personale (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, causa C-348/16 Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49);

tanto più che, nella specie, il ricorso neppure indica se e quali nuovi elementi fosse indispensabile acquisire (Cass. n. 32001 del 2019).

2.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, poichè il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere provata l’esistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente in caso di rimpatrio, in ragione della complessiva situazione socio-politica della (OMISSIS), tale da fondare il riconoscimento, in suo favore, della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, rilevando di avere presentato all’INPS, in data 29.6.2018, domanda di invalidità civile per una deformazione del piede che si ripercuote sul ginocchio provocandogli dolore costante, con necessità di visite mediche specialistiche; deducendo che tale circostanza deve essere considerata ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.3. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, poichè il Tribunale si è limitato a una valutazione solo sommaria della situazione attuale della (OMISSIS); così non assolvendo il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

3. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

3.1. – I motivi sono inammissibili.

3.2. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito (che, in quanto sorretto da adeguata e logica motivazione, è – al pari di quello relativo alla situazione del paese di origine sottratto al sindacato di legittimità, anche perchè immune dalle censure sollevate dal ricorrente, che sostanzialmente si limita a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia) deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018; cfr. Cass. n. 30113 del 2018).

Come ancora precisato da questa Corte (Cass. n. 14006 del 2018), con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

Nel ricorso, viceversa non si spiegano le ragioni per le quali, nello specifico, sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della tutela in favore del ricorrente.

3.3. – Laddove, poi, anche la richiesta del ricorrente di cui al terzo motivo (di tenere in considerazione anche della domanda di invalidità civile, presentata per patologia al piede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari), rende palese lo scopo improprio del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

4. – Il ricorso è dunque inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto idonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

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