Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16925 del 07/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.07/07/2017), n. 16925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7278/2016 proposto da:
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. DE
CAVALIERI 11/7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PETRONI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO DE SANNA;
– ricorrente –
contro
ORMAN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – P.I. (OMISSIS), in persona del
liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO PARLATORE che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4165/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha negato il diritto del sig. F.F. all’indennità per la cessazione dalla carica di amministratore della Orman s.r.l., liquidata in suo favore dal Tribunale nell’importo di Euro, 6.000,00;
la Corte ha infatti interpretato la previsione di cui all’art. 25 dello statuto societario (“Agli amministratori spetta il rimborso della spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un’indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l’accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi…”) nel senso che l’assegnazione di un’indennità per la cessazione della carica fosse meramente facoltativa e non un obbligo della società nei confronti dell’ex amministratore;
il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria;
la società intimata ha resistito con controricorso;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
i primi due motivi di ricorso, tra loro connessi, con cui, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla clausola statutaria sopra trascritta, sono inamissibili;
la Corte d’appello, invero, ha riconosciuto “al comma 2 della previsione in esame la funzione di individuare quegli elementi che la società (…) ha la facoltà di considerare al fine di calcolare un ammontare aggiuntivo al rimborso spese dovuto, peraltro già corrisposto all’appellato F.F. nella forma di un emolumento annuale, come previsto dal comma 1 della medesima clausola” e ha ritenuto che la società “non ha optato per il riconoscimento in capo all’amministratore F.F. di un compenso aggiuntivo ulteriore rispetto a quanto già riconosciutogli, essendosi limitata a corrispondere all’amministratore un giusto compenso, proporzionato all’attività dallo stesso svolta nel periodo (…)”.
tali statuizioni, con cui viene accertata la comune volontà dei soci ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 1, sono statuizioni in fatto, che il ricorrente mette in discussione denunciando sotto più profili, in definitiva, l’insufficienza della motivazione; la quale, però, non costituisce più vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, a seguito della modifica del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in base alla quale è ammessa la sola censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
l’unica censura di tale tipo contenuta nel ricorso è quella che individua il fatto in questione nella “interpretazione letterale: a) del verbo “possono”; b) della congiunzione “nonchè”, entrambi contenuti nell’art. 25 dello Statuto”; ma una interpretazione, all’evidenza, non è un fatto e, inoltre, la Corte d’appello ha tenuto conto di tali dati testuali, sicchè la censura è inammissibile;
con il terzo motivo di ricorso si contesta la condanna integrale dell’attuale ricorrente alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito, osservando che invece le spese avrebbero dovuto esse compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, essendo anche la società appellante rimasta soccombente su una serie di questioni preliminari, di ordine processuale, che pure aveva sollevato con l’appello;
anche tale motivo è infondato, dovendo la soccombenza definirsi con riguardo alla domanda di merito – non alle questioni preliminari – sulla quale il ricorrente è rimasto totalmente soccombente;
il ricorso va in conclusione respinto;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017