Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16924 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8462-2020 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DAVIDE PALMIERI;

– ricorrente –

contro

ENI DIVISIONE GAS & POWER SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1833/2019 del TRIBUNALE di MONZA, depositata

il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 19/7/2019, il Tribunale di Monza, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha rigettato l’appello proposto da S.G. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda del S. diretta all’accertamento dell’inadempimento contrattuale di Eni Gas e Luce s.p.a. (indicata come responsabile della erronea trasmissione delle fatture riferite alla erogazione del gas), nonchè alla restituzione delle somme indebitamente pretese dalla società fornitrice di gas per il ripristino delle erogazioni in favore dell’appartamento del S.;

a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha ritenuto pienamente corretta la sentenza emessa dal primo giudice, nella parte in cui aveva escluso alcun inadempimento di Eni Gas e Luce s.p.a. nell’erronea trasmissione delle fatturazioni relative alla fornitura di gas, dovendo ritenersi, detta erroneità, imputabile unicamente allo stesso S., il quale aveva omesso di aggiornare e comunicare alla controparte il cambiamento della propria sede di fatturazione, con la conseguente insussistenza, in capo alla società erogatrice, di alcun obbligo di restituzione delle somme indicate dal S.;

avverso la sentenza d’appello, S.G. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91,112,383 e 385 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il giudice a quo omesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio in conformità a quanto statuito dalla Corte di cassazione in sede di legittimità;

il motivo è inammissibile;

al riguardo, osserva il Collegio come il giudice a quo abbia correttamente provveduto alla regolazione delle spese del giudizio in favore della società Eni Gas e Luce s.p.a., in considerazione del definitivo rigetto delle domande originariamente proposte dal S., provvedendo inoltre, in modo altrettanto corretto, alla relativa liquidazione con riguardo alla sola fase (quella relativa al giudizio di rinvio) in relazione alla quale il giudice a quo ne ha rilevato l’esposizione da parte della società interessata;

ciò posto, ferma l’insussistenza di alcuna omessa pronuncia da parte del giudice a quo, varrà considerare come il definitivo rigetto delle domande originariamente proposte dal S., con il conseguente riconoscimento della relativa situazione di soccombenza processuale, esclude che lo stesso abbia a vantare alcun interesse alla proposizione della presente censura, non disponendo, l’odierno ricorrente, di alcun titolo suscettibile di giustificare la rivendicazione di alcuna liquidazione, in proprio favore, di somme a titolo di rimborso delle spese di lite, nè potendosi, (intuibilmente) riconoscere alcun interesse dello stesso a una diversa e (come dallo stesso prefigurato in ricorso) più severa liquidazione delle somme poste a suo carico dal giudice a quo a titolo di rimborso delle spese di lite in favore di controparte;

sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015, Rv. 637441 – 01);

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218 c.c. ss. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il giudice d’appello erroneamente escluso la responsabilità della società erogatrice nell’erronea identificazione del luogo di trasmissione della corrispondenza e delle fatture nei confronti dell’odierno ricorrente;

il motivo è inammissibile;

osserva al riguardo il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dal tribunale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

a tale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

sulla base delle argomentazioni indicate, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto difese in questa sede;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA