Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16924 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29708-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domi iciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA, GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE AVVOCATO M.D.M. E AVVOCATO

A.R.G., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI, 43, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO GUTIERREZ TOMASSETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLO DE MARINI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 188/22/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 7/10/2013,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettarle l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dallo studio legale degli avvocati D.M.M. e G.A.R. avverso cartella di pagamento avente ad oggetto IRAP 2005; la CTR, in particolare, ha ritenuto la insussistenza del requisito dell’autonoma subordinazione in quanto il caso di specie concerneva uno studio legale composto da due avvocati senza nessun dipendente ed utilizzo di mezzi e consumo energetico in misura molto ridotta.

Lo Studio resiste con controricorso.

L’unico motivo, con il quale si denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., è fondato.

Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 7371/16, ha stabilito che “l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività”.

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, che, nonostante l’esercizio della professione in forma societaria (v ricorso proposto dallo studio legale, in persona de legale rappresentante), ha valutato in concreto la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo.

In considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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