Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16924 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3732/2016 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO – A.S.P. DI AGRIGENTO – C.F.

e P.I. in persona del Direttore Generale e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PALILLO;

– ricorrente –

contro

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DR. G.P. & C. S.N.C. –

P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, nel revocare, su opposizione dell’intimata, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Agrigento n. (OMISSIS) (successivamente Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento) su richiesta del Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. G.P. & C. s.n.c. per il pagamento di Euro 9.496,78 per prestazioni specialistiche eseguite nel novembre 2007, ha tuttavia accolto la domanda di pagamento del Laboratorio per la minor somma di Euro 7.597,43;

la Corte, infatti, preso atto che le prestazioni di cui trattasi eccedevano il budget stabilito in base al decreto assessoriale 22 novembre 2007, ha ritenuto che il rimborso era, sì, consentito, ma con la prevista decurtazione del 20 %, e dunque per il minor importo sopra indicato; l’Azienda Sanitaria debitrice ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo;

la società intimata si è difesa con controricorso e memoria;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di norme di diritto, è inammissibile;

nella pur ampia articolazione del motivo, infatti, è impossibile cogliere chiare e specifiche censure di legittimità nei confronti della sentenza impugnata, se non nella parte in cui si sostiene l’inesigibilità del credito di controparte poichè il Decreto Assessoriale 21 aprile 2008, n. 912 presupponeva che il pagamento – parziale – dei debiti extra budget sarebbe potuto avvenire soltanto previa rinunzia a tutte le azioni giudiziarie intraprese, mentre il Laboratorio non aveva rinunziato ad alcunchè;

tale ultima questione, tuttavia, è nuova, non essendovene traccia nella sentenza impugnata, nè indicando la ricorrente in quale sede sia stata sollevata nel giudizio di merito e in particolare di appello;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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