Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16923 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7292-2020 proposto da:

M.A., P.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO

FERRAGINA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO FOGGIA;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1291/2019 del TRIBUNALE di PISA, depositata il

17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 17/12/2019, il Tribunale di Pisa, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato come il sinistro stradale dedotto in giudizio da M.A. e P.R. si fosse verificato per esclusiva responsabilità di questi ultimi, originari attori, condannandoli alla restituzione, in favore della UnipolSai s.p.a., delle somme da quest’ultima corrisposte a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza di primo grado;

a fondamento della decisione assunta, il Tribunale territoriale ha evidenziato come, sulla base degli elementi acquisiti al giudizio e, in particolare, della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado, fosse emersa l’esclusiva responsabilità di M.A. nella provocazione del sinistro dedotto in giudizio, con la conseguente insussistenza di alcun diritto dello stesso (e della P., quale proprietaria del mezzo condotto dal M.) a ottenere il risarcimento rivendicato nei confronti della UnipolSai s.p.A., compagnia assicuratrice dell’autovettura antagonista, nella specie condotta da R.P.M.;

avverso la sentenza d’appello, M.A. e P.R. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della Camera di Consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 157, comma 7 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il giudice d’appello erroneamente addebitato l’esclusiva responsabilità del sinistro dedotto in giudizio a carico del M. omettendo integralmente di considerare il ruolo del R., quantomeno ai fini di un eventuale concorso di colpa, per avere quest’ultimo imprudentemente creato un intralcio alla circolazione stradale lasciando aperto lo sportello della propria autovettura in sosta al momento del fatto;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come il giudice a quo abbia espressamente esaminato il comportamento stradale del R., nel quadro delle motivazioni indicate a fondamento della decisione assunta, evidenziando come la ricostruzione dei fatti relativi al sinistro in esame (così come compiuta sulla base di quanto complessivamente emerso dagli atti del giudizio) inducesse a escludere che lo stesso avesse creato alcun intralcio alla circolazione stradale attraverso un’improvvisa (o improvvida) apertura dello sportello della propria autovettura in sosta, con la conseguente insussistenza di alcun ruolo del R. nella provocazione del sinistro, viceversa integralmente ascrivibile alla responsabilità del M.;

si tratta di una valutazione che il giudice di merito ha condotto in modo del tutto congruo, sul piano logico, e corretto, in termini giuridici, nel quadro del legittimo esercizio della discrezionalità valutativa allo stesso spettante, con la conseguente inevitabile risoluzione, dell’odierna censura, in una proposta reinterpretazione nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede di legittimità;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente disposto la liquidazione delle spese di lite in modo unitario e onnicomprensivo, senza distinzione tra le diverse voci e tra i diversi gradi di giudizio;

il motivo è inammissibile per carenza di interesse;

osserva il Collegio come, con riguardo alla censura in esame, debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, mentre la liquidazione delle spese processuali non può certamente essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato (dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe), deve in ogni caso ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, la censura di tale liquidazione nel caso in cui l’istante non abbia specificamente comprovato che la liquidazione globale abbia arrecato un effettivo pregiudizio alla parte vittoriosa, in quanto attributiva di una somma inferiore ai minimi inderogabili (o, viceversa, superiore ai massimi previsti), essendo quindi irrilevante la mera allegazione della violazione dei criteri per la liquidazione delle spese;

nel caso di specie, essendosi l’odierno ricorrente totalmente sottratto all’indicazione e alla dimostrazione del modo in cui la liquidazione contestata possa aver rappresentato un concreto ed effettivo pregiudizio per le proprie ragioni, la censura in esame deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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