Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16923 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. II, 11/08/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 11/08/2020), n.16923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20744-2019 proposto da:

B.H., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCA ZUPPELLI,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BRESCIA, VIA

MORETTO 70;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 3122/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA depositato

il 4/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.H., cittadino del (OMISSIS), proponeva opposizione avanti al Tribunale di Brescia avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Con decreto n. 3122/2019, depositato in data 04/06/2019, il Tribunale di Brescia rigettava la domanda.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione B.H. sulla base di due motivi; il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14”, là dove il Tribunale non prendeva atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni precise e dettagliate svolte sin dalla proposizione della domanda di protezione internazionale e non attivava i poteri officiosi necessari a un’adeguata conoscenza della situazione del paese di provenienza del ricorrente.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e/o motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio”, poichè il Tribunale si era sottratto allo scrutinio dei criteri legali in materia, dando importanza solo ad aspetti secondari del racconto del richiedente.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Secondo l’insegnamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072 del 2018; conf. Cass., sez. un., n. 11308 del 2014; Cass. n. 4029 del 2020).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso, una necessaria parte espositiva, che è completamente mancante anche nella formulazione dei motivi stessi; circostanza, questa, che non consente a questa Corte la comprensione dei medesimi e la verifica della loro ammissibilità.

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, svolgendo una inidonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

 

 

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