Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16923 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 10/08/2016), n.16923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25646-2014 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAPPONI

16, presso lo studio dell’avvocato CARLO CERMIGNANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO BARONE

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/34/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 10/07/2013,

depositata il 29/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Carlo Cermignano difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

T.F. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR della Sicilia n. 385/2013/34, depositata il 29.7.2013 che ha accolto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza del giudice di primo grado con la quale era stata rigettata l’istanza di rimborso relativa ad IVA, oltre interessi e sanzioni, per gli anni 1990, 1991 e 1992 correlata alla ricorrenza della disposizione agevolativa di cui alla L. n. 289 del 1992, art. 9; disposizione che non poteva applicarsi in relazione alla natura del tributo richiesto, risultando la detta disposizione incompatibile con i principi del diritto comunitario.

L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso con il quale si prospetta la nullità della sentenza impugnata per avere ritenuto d’ufficio la questione dell’incompatibilità della disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 ampliando il tema del contendere e senza la possibilità di contraddire sulla concreta applicabilità della pronuncia della Corte di giustizia al caso di specie,è manifestamente infondata. Ed invero, come già ritenuto da questa Corte, la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di “errore in iudicando”, ovvero di “error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato – cfr. Cass. n. 2984/2016 -.

Ne consegue l’ infondatezza della censura.

Il secondo motivo di ricorso, fondato sulla violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e sulla piena compatibilità di tale disposizione anzidetta con i principi comunitari è manifestamente infondato. Questa Corte ha di recente riconosciuto che `…In tema d’IVA, il diritto comunitario osta all’applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento dell’imposta sul valore aggiunto, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a tale titolo, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale di tale tributo nel territorio italiano, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 luglio 2015, in C-82/2014 -cfr. Cass. n. 25278/2015; Cass. n. 1643/2016 -.

A tali principi si è pienamente conformato il giudice di appello.

Le superiori conclusioni resistono ai rilievi difensivi esposti in memoria dalla parte ricorrente, la quale ipotizza una contrarietà della sentenza della Corte di giustizia resa nel luglio 2015 con il canone di cui all’art. 3 Cost. in quanto essa avrebbe creato una disparità di trattamento fra i soggetti che avevano chiesto la restituzione del tributo versato con la decurtazione del 10 per cento ai quali il giudice eurounitario aveva impedito il riconoscimento del condono e quei contribuenti che avevano beneficiato del condono versando il 10 % del dovuto, per i quali la vicenda, secondo la parte ricorrente, sarebbe stata definita in via meramente amministrativa – cfr. pag. 2 memoria -.

Ora, tale prospettazione è destituita di fondamento, in quanto la ricordata ordinanza della Corte di giustizia non ha inteso in alcun modo differenziare la posizione del contribuente a seconda dell’avvenuto versamento della percentuale dell’IVA in forza della norma condoniale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 ovvero della richiesta di rimborso dell’IVA interamente versata con la decurtazione del 10 per cento. Tanto si evince in modo netto dalla ricordata ordinanza, nella quale i principi espressi sono stati riferiti ad entrambe le ipotesi: v. infatti, p. 21 ord. cit.:”… occorre innanzitutto constatare che i beneficiari della misura introdotta dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, indipendentemente dal fatto che abbiano pagato o meno l’IVA dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, devono in ogni caso essere soggetti passivi per poter beneficiare, con riferimento all’IVA, di tale misura”; cfr., ancora p. 25 ord. cit.: “…la misura introdotta dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ha come effetto, da un lato, non di alleggerire, per quanto riguarda l’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire ad alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all’amministrazione finanziaria.”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Spese compensate in relazione al recente intervento della Corte di giustizia.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifico pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, innanzi alla sezione sesta civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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