Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16923 del 07/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza sollevato dal TRIBUNALE PER I

MINORENNI DI L’AQUILA, con ordinanza del 26/11/2015, nel

procedimento n. 449/2013 V.G. relativo ai minori G.M.,

nato a (OMISSIS) e G.V., nata a (OMISSIS), figli di

G.E. e D.C.F.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Immacolata Zeno, che chiede dichiararsi la

competenza del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale per i minorenni di L’Aquila ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale per i minorenni di Roma con riguardo all’affidamento dei minori G.M., nato a (OMISSIS), e G.V., nata a (OMISSIS), figli dei sig.ri G.E., sottoposto a misure di protezione in quanto collaboratore di giustizia, e sig.ra D.C.F.;

il Tribunale ha premesso che: con decreto del 20 luglio 2015 aveva reintegrato il sig. G. nella responsabilità genitoriale sui figli, confermando l’affidamento di questi ultimi al Servizio sociale indicato dal Ministero dell’Interno, e aveva dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale la sig.ra D.C., vietandone i contatti e l’avvicinamento ai figli e disponendo altresì il divieto di contatti tra i minori e la nonna materna, sig.ra V.M.; con nota dell’11 novembre 2015 il Servizio centrale di protezione del Ministero dell’Interno l’aveva informato che con Decreto 3 novembre 2015 il Tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto che i minori fossero affidati alla suddetta nonna materna, “sostenuta e monitorata dal Servizio centrale di protezione”, al quale aveva altresì demandato di assicurare incontri protetti tra i minori e la madre; il predetto Servizio chiedeva a quale dei due decreti dovesse dare esecuzione;

il Tribunale ha quindi sollevato conflitto di competenza davanti a questa Corte ritenendo di essere, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, l’unico organo giurisdizionale competente “in quanto, al momento dell’apertura del procedimento presso il T.M. di Roma era già pendente la procedura relativa ai minori presso questo T.M.”;

nessuna delle parti private ha svolto difese davanti a questa Corte;

la Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

nei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.), in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, prevale su quello di “prossimità” (individuato dalla giurisprudenza sulla base di norme interne e di convenzioni internazionali), in forza del quale la competenza si radica davanti al giudice del luogo in cui il minore vive abitualmente, ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l’istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura (Cass. 7161/2016, 1998/2008, 3587/2003, 11611/1991);

nel caso in esame risulta che il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma abbia invece carattere di autonomia rispetto al procedimento svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni di L’aquila per l’adozione dei provvedimenti de potestate e relativi all’affidamento dei minori di cui trattasi, essendo stato adottato allorchè tale procedimento si era già concluso con il Decreto del 20 luglio 2015, dcl quale era in atto soltanto l’esecuzione;

conseguentemente il principio della perpetuatio iurisdictionis non trova applicazione;

quanto, poi, all’applicazione del criterio della prossimità, va rilevato che la residenza dei minori è in realtà ignota, per le esigenze di protezione legate alla qualità di collaboratore di giustizia del padre (ai sensi della L. 15 marzo 1991, n. 82, di conversione in legge del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), e che il Servizio centrale di protezione dei collaboratori di giustizia, con sede in Roma, è l’unico punto di riferimento noto degli interessi dei minori stessi, i quali tramite tale Servizio si rapportano all’esterno, in particolare con le istituzioni, anche giudiziarie;

pertanto la competenza ai sensi del criterio della prossimità non può che radicarsi davanti al Tribunale per i minorenni di Roma; data la natura officiosa del procedimento in corso non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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