Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16923 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16923 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA

c

sul ricorso 17083-2011 proposto da:
TANI IVAN TNAVNI42L29D583Q, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato RENZO CASACCI giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 00811720580, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis,

controricorrente
avverso la sentenza n. 926/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE dell’11/06/2010, depositata il 15/06/2010;

Data pubblicazione: 05/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:

Corte di appello di Firenze, pronunciando sull’appello proposto dal
Ministero della Salute, nei confronti di Ivan Tam, avverso la sentenza
n. 888/07 del Tribunale di Firenze, rigettava la domanda avanzata in
primo grado, escludendo il diritto dell’interessato alla rivalutazione
della componente dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992
denominata indennità integrativa speciale. A sostegno del decisum, i
giudici di appello richiamavano l’orientamento espresso da questa
Corte nella sentenza n. 21703 del 13 ottobre 2009 e l’espressa
previsione di cui all’art. 11, comma 13, del D.L. n. 78 del 31 maggio
2010 nelle more intervenuto.
Avverso tale pronuncia Ivan Tani propone ricorso e, con primo
motivo, censura la sentenza impugnata lamentando violazione di legge
(art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), art. 2, commi 1 e 2, della legge n.
210/1992 (come sostituito dalla legge n. 641/1996 e successivamente
modificato dalla legge n. 239/1997) e art. 11 del D.L. n. 78 del
31/5/2010 in relazione all’art. 12 delle preleggi ed agli artt. 2, 3, 32 e
38 della Costituzione. Deduce che l’interpretazione della legge
210/1992 fornita fino ad oggi da tutta la giurisprudenza ed a favore
della rivalutabilità della seconda componente dell’indennizzo di cui alla
legge medesima è molto più conforme alla normativa stessa rispetto
agli argomenti più di recente sostenuti da questa Corte e che risultano
inconciliabili con i principi di ragionevolezza ed equità pur
contraddittoriamente – richiamati in tali ultime pronunce.
Ric. 2011 n. 17083 sez. ML – ud. 23-05-2013
-2-

“Con sentenza n. 926 del 2010 depositata in data 15 giugno 2010, la

Con secondo motivo di impugnazione lamenta il ricorrente
violazione di legge (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), art. 2, commi 1 e 2,
della legge n. 210/1992 (come sostituito dalla legge n. 641/1996 e
successivamente modificato dalla legge n. 239/1997) e art. 11 del D.L.
n. 78 del 31/5/2010 in relazione alla Convenzione Europea per la

(CEDU), ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 4/8/1955, n.
848 ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
proclamata il 7/12/2000, adottata con modifiche il 12/12/2007 a
Strasburgo – Carta UE – (6TUE ed agli artt. 52, 3° comma, e 53 della
Carta UE; 6 CEDU, 1 Protocollo n. 1, 47 Carta UE, 14 CEDU, 21
Carta UE, 2 e 8 CEDU, 1, 2, 3, 3, 35 Carta UE) ed in relazione agli
artt. 2, 3, 25 primo comma, 32, 38, 102, 104, 11 e 117 della
Costituzione. Evidenzia che già due Tribunali hanno posto questioni di
costituzionalità del citato art 11, commi 13 e 14, del D.L. n. 78/2010 e
che quest’ultimo è anche in contrasto con diverse fonti di rango
internazionale e comunitario.
Resiste con controricorso il Ministero della Salute.
Va innanzitutto esclusa l’inammissibilità del ricorso per mancato
conferimento della procura speciale. La stretta e materiale inerenza del
mandato all’atto di impugnazione osta a che l’eventuale incompatibilità
di indicazioni in esso contenute con il ricorso per cassazione determini
incertezza sulla riferibilità del mandato all’atto (si richiama, sul punto, il
principio espresso da Cass. n. 26504 del 17/12/2009: “Il mandato
apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per
sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno
specifico riferimento al giudizio in corso, sicché risultano irrilevanti sia
la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il

Ric. 2011 n. 17083 sez. ML – ud. 23-05-2013
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Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali

fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente
rapportabili al giudizio di merito”).
Ciò precisato, il ricorso è qualificabile come manifestamente
fondato conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo,
Cass. 29080 del 25 novembre 2011, id. n. 29914 del 29 dicembre 2011,

Invero era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13 ottobre 2009,
disattendendo il precedente orientamento di cui a Cass. n. 15894 del 28
luglio 2005) che “In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica
all’indennità integrativa speciale, prevista dalla legge 25 luglio 1992, n.
210, art. 2, comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente
stabilito il riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente
disciplinato dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla legge
25 luglio 1997, n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha
proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della
svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa
normativamente la rivalutabilità”.
L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla
successiva sentenza n. 22112 del 19 ottobre 2009, che si era data carico
di risolvere il contrasto.
Inoltre con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito
nella legge n. 122 del 2010, si è disposto che “la legge 25 febbraio
1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel
senso che la somma corrispondente all’importo della indennità
integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
art. 11, commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al
Ric. 2011 n. 17083 sez. ML – ud. 23-05-2013
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n.12590 del 19 luglio 2012).

canone di ragionevolezza. La Corte Costituzionale ha affermato, con
detta sentenza: <>.
A seguito, dunque, della sentenza n. 293/2011 della Corte
Costituzionale è da escludere che possa essere negata la rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all’art. 2
primo comma della legge n. 210/1992 – della componente
dell’indennizzo costituita dall’indennità integrativa speciale di cui al
secondo comma dell’art. 2 citato, essendo – questa – l’interpretazione
“costituzionalmente orientata” della disciplina dell’istituto, inteso della
sua globalità, così come affermato da Cass. n. 15894 del 28/07/2005.
Per tutto quanto sopra considerato, superfluo essendo l’esame
delle altre questioni poste dal ricorrente, si propone, in accoglimento
del proposto ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della
causa nel merito a norma dell’art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ.,
con il rigetto dell’appello proposto dal Ministero della Salute, con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
Ric. 2011 n. 17083 sez. ML – ud. 23-05-2013
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alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata

giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti – che non
hanno depositato memoria – né dal Procuratore generale.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.

comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito nei sensi di
cui alla sentenza di primo grado.
4 – Il sopravvenire della sentenza di incostituzionalità costituisce
giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decide nel merito nei sensi di cui alla sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 11 23 maggio 2013.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,

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