Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16923 del 03/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 03/08/2011), n.16923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2761/2010 proposto da:

IPSEMA – ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA F.

SIVORI 35, presso lo studio dell’avvocato PANSOLLI UGO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARDOS ALBERTINI PIERO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato FUSELLI FRANCESCA ROMANA,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 889/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/07/2009 R.G.N. 630/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2463/03 emessa in data 21.10.03, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina accoglieva la domanda proposta da P.G. e, riconosciutogli il diritto al conseguimento della rendita per malattia professionale nella percentuale dell’11%, condannava l’IPSEMA – Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo – alla corresponsione della relativa rendita con decorrenza dalla domanda amministrativa, con interessi e rivalutazione.

Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 28.4.04 l’IPSEMA proponeva appello, eccependo la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell’art. 414 c.p.c., ed assumendo, nel merito, che il Giudice di primo grado aveva riconosciuto al P. la malattia professionale senza che fosse stata provata l’esposizione al rischio e l’origine professionale della tecnopatia denunciata.

Deduceva, inoltre, che la valutazione del Ctu era comunque viziata per eccesso, che non erano state indicate la data di insorgenza della malattia e la percentuale invalidante all’epoca di presentazione della domanda.

Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda del lavoratore con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Si costituiva il P., contestando la fondatezza dell’appello ed evidenziando che dalla documentazione prodotta e dalla prova testimoniale espletata si desumeva il tipo di lavoro svolto e le caratteristiche del luogo di lavoro ove prestava l’attività lavorativa. Rilevava, inoltre, che la sentenza di primo grado si era basata su una corretta ed esaustiva ctu e concludeva, quindi, per il rigetto dell’appello.

Disposta una nuova ctu con richiesta di chiarimenti e rinnovata poi la consulenza, con sentenza del 18 giugno – 23 luglio 2010, l’adita Corte d’appello di Messina, ritenuta accertata, sulla base della indagine medico – legale, la natura professionale della “spondilo artrosi diffusa con elevato deficit funzionale a livello dei metammeri cervicali”, nonchè la percentuale di invalidità (11%) con la relativa decorrenza, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre l’IPSEMA con un unico motivo.

Resiste Giovanni P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’IPSEMA, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che la domanda del P. sia stata accolta nonostante la mancanza di prova circa la durata del servizio del lavoratore e gli orari osservati oltre che sulla base di una generica descrizione dell’attività espletata (motorista nella sala macchine sulle navi traghetto).

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte territoriale ha esaurientemente e convincentemente argomentato la sua decisione, richiamando la consulenza medico – legale redatta dal Dott. R., che ha riconosciuto che le patologie da cui risultava affetto il P. erano da ritenersi malattia professionale con una percentuale di invalidità pari a quella già riconosciuta dal Ctu nominato in primo grado. Si è trattata – come non ha mancato di rilevare il Giudice a quo – di una relazione adeguatamente motivata ove le conclusioni cui il Ctu è pervenuto erano pienamente condividibili perchè adottate dopo accurata visita e sulla base e di documentazione medica specialistica.

Più in dettaglio, il Dott. R. – come rimarcato nella impugnata sentenza- ha accertato che P.G. era affetto da “spondilo artrosi diffusa con elevato deficit funzionale a livello dei metammeri cervicali”, malattia che per la sua eziopatogenesi è multifattoriale concorrendo al suo determinismo l’età, l’usura articolare, le perfrigerazioni ripetute, esiti di traumi e di fratture. Nel caso del P., tuttavia, il consulente, muovendo dalla premessa che l’artrosi professionale, in base a ricerche aggiornate, è correlata all’esecuzione di attività comportanti: A) la trasmissione di microtraumi ripetuti; B) movimentazione manuale di carichi; C) l’impiego di protratte posture viziate del rachide, dopo avere puntualizzato che era stato riscontrato un esteso processo spondilosico con osicofitosi e unco-artrosi a carico dei metanieri cervicali datate da diversi anni, ha osservato che la patologia appariva correlata al rischio artrodico in quanto cumulante in sè dette tre condizioni e che, pertanto, trattavasi di malattia di origine professionale che determinava una invalidità dell’11%. In particolare il Dott. R. ha evidenziato che l’origine tecnopatica della patologia poteva desumersi non solo dalla sua localizzazione a livello del rachide cervicale – punto d’arrivo delle sollecitazioni microraumatiche provenienti dagli arti superiori impegnati nell’esecuzione delle sue mansioni – ma anche dal grado evolutivo avanzato della patologia in relazione all’età del periziando. In relazione all’attività lavorativa del P. andava ricordato che lo stesso aveva espletato attività di motorista nella sala macchine sulle navi traghetto in circostanze e condizioni ambientali disagevoli, così come riferito dal teste Donato Salvatore. Queste circostanze puntualizzate dal Dott. R. hanno indotto la Corte territoriale anche a disattendere le conclusioni dell’accertamento espletato dal Dott. L.R. oggetto di rilievi da parte della difesa del P.. Va in proposito rammentato che nel giudizio in materia di accertamento dell’inabilità da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinchè sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (ex plurimis, Cass. n. 22707/2010).

Peraltro, la ricostruzione dei fatti, operata dal Giudice di merito, quanto alle cause, ai tempi ed ai modi dell’attività causatrice della accertata malattia, si è fondata non solo sulla ctu ma anche sulla deposizione del sopra richiamato teste, vanamenta contestata dall’Istituto.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 15,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2011

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