Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16922 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 20/07/2010), n.16922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Eugenio

Chiesa n. 55, presso lo studio dell’avv. Scetti Roberto,

rappresentato e difeso dall’avv. Torrese Gennaro giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in Roma, Via G.G. Porro n. 8, presso lo studio degli

avv.ti Zimatore e Abbamonti, rappresentato e difeso dall’avv. Frega

Davide giusta delega in atti ed in virtu’ di deliberazione della

Giunta Municipale;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.

1150/05 decisa in data 25 marzo 2004 e depositata in data 1 aprile

2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. FUCCI Costantino che ha concluso

per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione B.G. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Torre Annunziata il Comune di Torre Annunziata, deducendo che in data (OMISSIS), la propria Vespa Piaggio PX 150 veniva coinvolta in un incidente provocato da una grossa buca sul manto stradale; chiedeva quindi il risarcimento dei danni per complessivi Euro 516,98.

Con sentenza pubblicata in data 1 aprile 2005 il Giudice di Pace, ritenuto che nella specie non fosse riscontrabile la presenza di una insidia o di un trabocchetto, secondo l’orientamento della prevalente giurisprudenza, rigettava la domanda e compensava le spese.

Propone ricorso per cassazione B.G. con due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Torre Annunziata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. avendo la sentenza impugnata omesso di considerare la vicenda sotto il profilo della responsabilita’ del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.c. e l’omessa, contraddittoria ed illogica motivazione in relazione alla valutazione dei dati probatori acquisiti.

Va premesso che ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nella formulazione antecedente alla modifica apportata dal D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, sono inappellabili le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equita’. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 14 dicembre 1998, n. 12542, hanno affermato che avverso le sentenze del Giudice di Pace emesse in cause il cui valore non ecceda l’importo di L. due milioni (oggi Euro 1.100,00), e’ ammissibile il solo ricorso per Cassazione, sia che il Giudice abbia pronunziato sul merito della controversia ovvero si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza o altra questione preliminare di rito o di merito o abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza; la sentenza e’, diversamente, appellabile qualora il Giudice di Pace abbia deciso una controversia di valore superiore a detto importo e cio’ anche nell’ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equita’ e non secondo diritto. Lo stesso criterio interpretativo, e’ stato sostanzialmente seguito anche dalle SS.UU. (20 novembre 1999, n. 803) che, nel valutare il problema della non sottoponibilita’ delle sentenze del Giudice di Pace a regolamento di competenza in base al combinato disposto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., comma 2, ha ritenuto che sono da ritenersi inappellabili (e percio’ immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in controversie non eccedenti il valore di L. due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equita’, dovendosi a tal fine considerare, appunto, solo il valore della controversia e non il contenuto della decisione (Cass. SS.UU. 16 giugno 2006 n. 13917).

La novella legislativa di cui al D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 7 aprile 2003, n. 63 (e applicabile ai giudizi introdotti con citazione notificata successivamente al 10 febbraio 2003), ha escluso dal giudizio secondo equita’ le controversie relative a contratti conclusi secondo le modalita’ previste dall’art. 1342 c.c. (i cosiddetti “contratti di massa”).

La pronunzia resa nella sentenza impugnata e’ stata resa “secondo equita’”, trattandosi di importo di Euro 516,98; le norme processuali prevedono che le sentenze pronunziate dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 113 c.p.c. siano impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2, solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonche’, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione al n. 4 dello stesso art. 360 c.p.c. – per nullita’ attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la “ratio decidendi” (in tal senso: Cass. 19 marzo 2007 n. 6382).

Il ricorso e’ inammissibile, rilevato che non si tratta di questione che investe un principio informatore della materia, avuto riguardo alla richiesta formulata dal ricorrente, che intendeva conseguire il risarcimento del danno per fatto ingiusto altrui; nella specie, secondo la valutazione del Giudice di Pace, si tratto’ di buca ampia e ben visibile e quindi sicuramente evitabile dal conducente del motoveicolo qualora avesse osservato la normale diligenza nella guida.

Il ricorso merita quindi di essere dichiarato inammissibile; in considerazione delle ripetute modifiche sulla ricorribilita’ delle sentenze rese secondo equita’ dal Giudice di Pace, possono essere dichiarate compensate le spese del presente grado di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, dichiara inammissibile il ricorso; dichiara compensate le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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